| 1. Nel periodo 23 settembre-23 novembre 1993 è sospeso il
termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di
ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi
i ratei dei mutui bancari e ipotecari pubblici e privati,
pagabili da debitori domiciliati o residenti nelle regioni di
cui all'articolo 1, comma 1, emessi o comunque pattuiti o
autorizzati prima del 23 settembre 1993. Le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura curano, in
appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite
pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, residenti o
domiciliati nelle regioni indicate nell'articolo 1, comma 1,
dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia
cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al
presente articolo. Le pubblicazioni di rettifica, da
effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza
di chi abbia richiesto la levata del protesto. Sono altresì
sospesi, per lo stesso periodo, i termini di prescrizione o di
decadenza da qualsiasi diritto, di esecuzione dei
provvedimenti per consegna o rilascio di immobili, nonché i
termini relativi a processi esecutivi mobiliari e
immobiliari.
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