| 1. Le disponibilità di cui all'articolo 1 sono destinate,
con decreto del presidente della regione, previa deliberazione
della giunta, all'integrazione dei bilanci delle
amministrazioni provinciali e comunali
(*) Vedi anche il successivo avviso di Errata
corrige pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 241
del 13 ottobre 1993.
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per interventi urgenti di rispettiva competenza, diretti alla
salvaguardia della pubblica e privata incolumità e
relativi:
a) alla riparazione dei danni subiti dalle
infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie,
igienico-sanitarie;
b) al ristoro dei danni subiti da beni mobili dei
privati cittadini nel limite massimo del 15 per cento delle
somme stanziate a favore delle regioni interessate.
2. Ai fini di una considerazione unitaria dei danni e
delle relative risorse finanziarie per le regioni Liguria e
Piemonte, relativamente alla tipologia degli interventi
indicati nel presente articolo, i contributi di cui
all'articolo 1 costituiscono integrazione dei finanziamenti
già disposti con i decreti-legge 4 dicembre 1992, n. 471,
convertito dalla legge 1^ febbraio 1993, n. 25, e 4 novembre
1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1992, n. 497.
3. Ai fini del contributo straordinario di cui all'articolo
1 sono considerate le quote, rispettivamente, di lire 32
miliardi per la regione Liguria, lire 32 miliardi per la
regione Piemonte e lire 11 miliardi per la regione Valle
d'Aosta, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 3,
comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e per
le medesime finalità.
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