| 1. Ai fini di una considerazione unitaria dei danni e
degli stanziamenti disposti, le risorse derivanti dai
contributi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 23
dicembre 1992, n. 498, destinate alla realizzazione di
interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad
uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità
atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471,
convertito dalla legge 1^ febbraio 1993, n. 25, e al
decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, possono
essere utilizzate anche per la realizzazione di interventi di
ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo,
distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al
presente decreto, nei comuni individuati ai sensi
dall'articolo 1.
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