| 1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane,
alberghiere, di servizi e turistiche che abbiano impianti o
attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali
del settembre 1993 nei comuni delle regioni Liguria,
Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta individuati ai sensi
dell'articolo 1, si applicano le disposizioni e le provvidenze
del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con
modificazioni,
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dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato
dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, così come
modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26
gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 marzo 1987, n. 120. Per la concessione dei contributi a
fondo perduto di cui all'articolo 7- bis di cui al citato
decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, e successive
modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 5
miliardi per l'anno 1993 da iscrivere nell'apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per il medesimo anno.
2. A favore delle aziende agricole situate nei territori
dei comuni danneggiati dagli eventi di cui all'articolo 1 e
individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge
14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le
procedure della stessa legge n. 185 del 1992. A tal fine il
Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura è integrato
della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1993.
3. Per la realizzazione degli interventi urgenti
conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, il
prefetto competente per territorio, ai fini di una uniforme
distribuzione delle forze-lavoro, inoltra alla commissione
regionale per l'impiego le richieste relative
all'utilizzazione di soggetti in Cassa integrazione guadagni o
in mobilità ai sensi dell'articolo 1- bis del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, e
successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 6
della legge 23 luglio 1991, n. 223.
4. Per far fronte agli oneri relativi alla realizzazione
degli interventi urgenti per il ripristino delle
infrastrutture delle ferrovie Torino-Ceres, Canavesana e
Domodossola-confine svizzero in concessione e della ferrovia
Genova-Casella in gestione commissariale governativa,
interessate dagli eventi alluvionali indicati al comma 1
dell'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi
per l'anno 1993.
5. Per interventi sul patrimonio culturale danneggiato
dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 nelle regioni
Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta è autorizzata la spesa di
lire 5 miliardi per l'anno 1993.
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