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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1565
DDL0361-0002
Progetto di legge Camera n. 361 - testo presentato - (DDL11-361)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C361. TESTIPDL
...C361.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC361 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il dibattito parlamentare sul
  riconoscimento del valore sociale della maternità mosse i
  primi passi durante i lavori dell'Assemblea Costituente.
    Le deputate Maria Federici, Angelina Merlin e, in
  particolare, Teresa Noce, proposero - pur con analisi e
  valutazioni tra loro diverse - una novità fondamentale: il
  riconoscimento che "la maternità è una funzione sociale che
  interessa tutta la collettività, non solo la madre o la
  famiglia, e lo Stato deve predisporre una tutela e una
  protezione efficace" (intervento dell'onorevole Teresa Noce
  alla seduta della III Sottocommissione, 13 settembre 1946).
    La Costituzione ha garantito la protezione della maternità
  e la prima legge per la "tutela fisica ed economica delle
  lavoratrici madri" risale al 26 agosto del
  1950, rivista nel 1970 con l'approvazione della legge 30
  dicembre 1971, n. 1204, che tutela la maternità di tutte le
  lavoratrici dipendenti.
    Nel dicembre del 1987 è stata approvata all'unanimità la
  legge che riconosce alle lavoratrici autonome i diritti
  previsti per le lavoratrici dipendenti.
    Tuttavia la maternità rappresenta un valore generale, è un
  diritto di cittadinanza sociale che lo Stato deve riconoscere
  a prescindere dalla collocazione professionale delle donne.
    Oggi l'atteggiamento culturale e sociale delle donne e
  delle coppie rispetto alla scelta della procreazione
  rappresenta sempre più una assunzione di piena responsabilità,
  di consapevolezza del valore e della ricchezza umana e sociale
  data da un figlio desiderato.  Questi atteggiamenti si
 
                               Pag. 2
 
  scontrano con gli aspetti sociali e produttivi che,
  tendenzialmente, considerano la maternità un vincolo alla
  piena realizzazione extra-domestica della donna o un fatto
  ancora esclusivamente privato.  A questo proposito va ricordato
  che le politiche pubbliche rivolte alla primissima infanzia si
  sono realizzate solo in alcune aree del centro-nord Italia.
    Pertanto non è più rinviabile l'esigenza di affermare nella
  legislazione italiana una nuova scala di valori che riguardano
  il rapporto tra il tempo del lavoro produttivo e il tempo
  della riproduzione sociale, il livello, la diffusione dei
  servizi e la loro organizzazione, la politica dei
  trasferimenti monetari, al fine di costruire per la maternità
  una vera cittadinanza sociale: un reale sostegno alle libere
  scelte procreative si concretizza attraverso la capacità dello
  Stato di fornire a tutte le cittadine adeguati supporti
  sanitari, sociali ed economici.
    E' prioritario che sul piano legislativo si colmino le
  disparità esistenti tra le lavoratrici e le donne in
  condizione non professionale: casalinghe, studentesse,
  disoccupate.
    Passando quindi all'illustrazione degli articoli,
  osserviamo quanto segue.
    Articolo 1.  Stabilito che le norme relative all'indennità
  di maternità decorrono dal 1^ gennaio 1993, l'articolo precisa
  i criteri atti ad individuare le donne titolari del diritto
  all'indennità stessa.  In proposito, rapportando il diritto
  alla percezione dell'assegno ad una realistica valutazione
  degli oneri a carico dello Stato, si stabilisce che per
  accedere all'indennità è necessario rientrare in una
  determinata fascia di reddito individuale.
    Articolo 2.  Fissa l'entità giornaliera dell'assegno e
  stabilisce ratei di corresponsione e trattamento fiscale.
    Articolo 3.  Con l'articolo 3 vengono indicati l'ente
  erogatore (INPS), le modalità per la presentazione della
  domanda e la documentazione necessaria.  Il comma 3 contiene
  una significativa innovazione, prevedendo che per il periodo
  corrispondente alla erogazione effettiva siano accreditati
  versamenti contributivi figurativi che sono ricongiungibili
  senza oneri con qualsiasi trattamento pensionistico: ciò
  significa che il periodo di maternità delle casalinghe può
  essere utilizzato ai fini pensionistici, ciò che oggi accade
  solo per le donne che lavorano.
    Articolo 4.  Afferma il principio che l'indennità può essere
  corrisposta anche in caso di interruzione di gravidanza,
  regolando il periodo di erogazione e le modalità per
  l'ottenimento.
    Articolo 5.  Prevede la corresponsione dell'indennità in
  caso di adozione o affidamento preventivo e indica le modalità
  per la presentazione della relativa domanda.
    Articolo 6.  Elenca le incompatibilità fra l'indennità ed
  altri trattamenti economici per malattia, per disoccupazione,
  integrazione salariale, eccetera.
    Articolo 7.  Con l'articolo 7 si provvede alla copertura
  finanziaria, valutando l'onere relativo al triennio 1993-1995
  ed indicando i mezzi volti ad ottenere le maggiori entrate
  necessarie.
 
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