| Onorevoli Colleghi! -- Il dibattito parlamentare sul
riconoscimento del valore sociale della maternità mosse i
primi passi durante i lavori dell'Assemblea Costituente.
Le deputate Maria Federici, Angelina Merlin e, in
particolare, Teresa Noce, proposero - pur con analisi e
valutazioni tra loro diverse - una novità fondamentale: il
riconoscimento che "la maternità è una funzione sociale che
interessa tutta la collettività, non solo la madre o la
famiglia, e lo Stato deve predisporre una tutela e una
protezione efficace" (intervento dell'onorevole Teresa Noce
alla seduta della III Sottocommissione, 13 settembre 1946).
La Costituzione ha garantito la protezione della maternità
e la prima legge per la "tutela fisica ed economica delle
lavoratrici madri" risale al 26 agosto del
1950, rivista nel 1970 con l'approvazione della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, che tutela la maternità di tutte le
lavoratrici dipendenti.
Nel dicembre del 1987 è stata approvata all'unanimità la
legge che riconosce alle lavoratrici autonome i diritti
previsti per le lavoratrici dipendenti.
Tuttavia la maternità rappresenta un valore generale, è un
diritto di cittadinanza sociale che lo Stato deve riconoscere
a prescindere dalla collocazione professionale delle donne.
Oggi l'atteggiamento culturale e sociale delle donne e
delle coppie rispetto alla scelta della procreazione
rappresenta sempre più una assunzione di piena responsabilità,
di consapevolezza del valore e della ricchezza umana e sociale
data da un figlio desiderato. Questi atteggiamenti si
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scontrano con gli aspetti sociali e produttivi che,
tendenzialmente, considerano la maternità un vincolo alla
piena realizzazione extra-domestica della donna o un fatto
ancora esclusivamente privato. A questo proposito va ricordato
che le politiche pubbliche rivolte alla primissima infanzia si
sono realizzate solo in alcune aree del centro-nord Italia.
Pertanto non è più rinviabile l'esigenza di affermare nella
legislazione italiana una nuova scala di valori che riguardano
il rapporto tra il tempo del lavoro produttivo e il tempo
della riproduzione sociale, il livello, la diffusione dei
servizi e la loro organizzazione, la politica dei
trasferimenti monetari, al fine di costruire per la maternità
una vera cittadinanza sociale: un reale sostegno alle libere
scelte procreative si concretizza attraverso la capacità dello
Stato di fornire a tutte le cittadine adeguati supporti
sanitari, sociali ed economici.
E' prioritario che sul piano legislativo si colmino le
disparità esistenti tra le lavoratrici e le donne in
condizione non professionale: casalinghe, studentesse,
disoccupate.
Passando quindi all'illustrazione degli articoli,
osserviamo quanto segue.
Articolo 1. Stabilito che le norme relative all'indennità
di maternità decorrono dal 1^ gennaio 1993, l'articolo precisa
i criteri atti ad individuare le donne titolari del diritto
all'indennità stessa. In proposito, rapportando il diritto
alla percezione dell'assegno ad una realistica valutazione
degli oneri a carico dello Stato, si stabilisce che per
accedere all'indennità è necessario rientrare in una
determinata fascia di reddito individuale.
Articolo 2. Fissa l'entità giornaliera dell'assegno e
stabilisce ratei di corresponsione e trattamento fiscale.
Articolo 3. Con l'articolo 3 vengono indicati l'ente
erogatore (INPS), le modalità per la presentazione della
domanda e la documentazione necessaria. Il comma 3 contiene
una significativa innovazione, prevedendo che per il periodo
corrispondente alla erogazione effettiva siano accreditati
versamenti contributivi figurativi che sono ricongiungibili
senza oneri con qualsiasi trattamento pensionistico: ciò
significa che il periodo di maternità delle casalinghe può
essere utilizzato ai fini pensionistici, ciò che oggi accade
solo per le donne che lavorano.
Articolo 4. Afferma il principio che l'indennità può essere
corrisposta anche in caso di interruzione di gravidanza,
regolando il periodo di erogazione e le modalità per
l'ottenimento.
Articolo 5. Prevede la corresponsione dell'indennità in
caso di adozione o affidamento preventivo e indica le modalità
per la presentazione della relativa domanda.
Articolo 6. Elenca le incompatibilità fra l'indennità ed
altri trattamenti economici per malattia, per disoccupazione,
integrazione salariale, eccetera.
Articolo 7. Con l'articolo 7 si provvede alla copertura
finanziaria, valutando l'onere relativo al triennio 1993-1995
ed indicando i mezzi volti ad ottenere le maggiori entrate
necessarie.
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