| 1. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del
presente decreto, pari a lire 225 miliardi per l'anno 1993, si
provvede, quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo
anno, all'uopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti
relativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lire
25 miliardi ed al Ministero del tesoro, per lire 25 miliardi;
quanto a lire 110 miliardi, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del medesimo
stato di previsione, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a
lire 25 miliardi, a carico del Fondo per la protezione civile,
istituito con il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n.
547; quanto a lire 15 miliardi ed a lire 25 miliardi, mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti,
rispettivamente, ai capitoli 7501 e 8701 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno
1993.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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