| 1. Il primo comma dell'articolo 29 dell'allegato alla
legge 11 febbraio 1970, n. 29, va inteso nel senso che, nei
giorni di assenza dal servizio per i quali compete il premio
industriale, la maggiorazione del premio stesso è dovuta nella
misura spettante al dipendente nella giornata precedente la
suindicata assenza.
2. L'articolo 4, quarto comma, lettera c), della
legge 22 dicembre 1980, n. 873, va inteso nel senso che le
domeniche, le festività infrasettimanali e le giornate di
riposo compensativo non sono computate ai fini del superamento
del limite di centottanta giorni di assenza, che preclude
l'erogazione del compenso annuale di incentivazione.
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