| (Indennità di maternità).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 1993, alle donne aventi
cittadinanza italiana che non beneficiano delle indennità di
maternità rispettivamente previste dalla legge 30 dicembre
1971, n. 1204, e successive modificazioni, dalla legge 29
dicembre 1987, n. 546, e dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379,
e che abbiano un reddito, nell'anno precedente a quello di
presentazione della domanda, pari o inferiore a quello
stabilito per l'ottenimento della pensione sociale
dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni e integrazioni, è corrisposta
un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data
prevista del parto e i tre mesi successivi alla data effettiva
del parto.
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