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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15660
DDL3225-0003
Progetto di legge Camera n. 3225 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3225)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C3225. TESTIPDL
...C3225.
...DISEGNO DI LEGGE --
Pag. 2 ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1993, N.332
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZAL ZZDDLC3225 ZZ11 ZZPD ZZTR
      All'articolo 1:
          il comma 1 è sostituito dal seguente:
      "1.  Allo scopo di far fronte alla straordinaria necessità
  determinata dal ripetersi, sul territorio nazionale, di
  incendi boschivi di vasta dimensione e gravità possono essere
  utilizzati gli stanziamenti relativi agli anni 1993 e 1994 di
  cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 3 maggio 1991,
  n.142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
  1991, n.195, e disponibili sul capitolo 7302, per la parte non
  concernente l'accensione di mutui, dello stato di previsione
  del Ministero dell'ambiente";
        al comma 2, le parole:  "aree protette, con
  particolare riguardo al"  sono sostituite dalle altre :
  "zone boschive, con priorità per quelle comprese nelle aree
  protette.  Le suddette misure riguarderanno anche il";  dopo
  le parole:  "potenziamento dei mezzi antincendio del Corpo
  forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del
  fuoco"  sono inserite le seguenti:  "e di quelli relativi
  all'avvistamento degli incendi";
        al comma 3, sono soppresse le parole:  "adottate
  anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di
  contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi
  generali dell'ordinamento,";
        al comma 5, sono soppresse le parole:  ", anche nel
  conto residui".
      Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
      "Art. 1- bis.  1.  All'articolo 9 della legge 1^
  marzo 1975, n.47, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      "Fino all'approvazione dei piani di cui all'articolo 1,
  in tutte le zone i cui soprassuoli boschivi siano stati
  distrutti o danneggiati dal fuoco è vietato l'insediamento di
  costruzioni di qualunque tipo.
      E' fatto obbligo al sindaco di compilare e trasmettere,
  entro il mese di ottobre di ogni anno, alla regione ed al
  Ministero dell'ambiente
 
                               Pag. 3
 
  una planimetria, in adeguata scala, del territorio
  comunale percorso dal fuoco; in tale territorio non sono
  consentite destinazioni d'uso diverse da quelle in atto prima
  dell'incendio per almeno dieci anni.  In tutti gli atti di
  compravendita di aree ed immobili ricadenti nei territori
  sopra indicati deve essere espressamente richiamato, pena la
  nullità dell'atto, il suddetto vincolo"".
 
DATA=931007 FASCID=DDL11-3225 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=TR NSTA=3225 TOTPAG=0009 TOTDOC=0006 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FPD PAGINIZ=0002 RIGINIZ=001 PAGFIN=0003 RIGFIN=008 UPAG=NO PAGEIN=2 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=322500 00 FASCIDC=11DDL3225 SORTNAV=0322500 000 00000 ZZDDLC3225 NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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