| All'articolo 1:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Allo scopo di far fronte alla straordinaria necessità
determinata dal ripetersi, sul territorio nazionale, di
incendi boschivi di vasta dimensione e gravità possono essere
utilizzati gli stanziamenti relativi agli anni 1993 e 1994 di
cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 3 maggio 1991,
n.142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
1991, n.195, e disponibili sul capitolo 7302, per la parte non
concernente l'accensione di mutui, dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente";
al comma 2, le parole: "aree protette, con
particolare riguardo al" sono sostituite dalle altre :
"zone boschive, con priorità per quelle comprese nelle aree
protette. Le suddette misure riguarderanno anche il"; dopo
le parole: "potenziamento dei mezzi antincendio del Corpo
forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco" sono inserite le seguenti: "e di quelli relativi
all'avvistamento degli incendi";
al comma 3, sono soppresse le parole: "adottate
anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di
contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi
generali dell'ordinamento,";
al comma 5, sono soppresse le parole: ", anche nel
conto residui".
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
"Art. 1- bis. 1. All'articolo 9 della legge 1^
marzo 1975, n.47, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Fino all'approvazione dei piani di cui all'articolo 1,
in tutte le zone i cui soprassuoli boschivi siano stati
distrutti o danneggiati dal fuoco è vietato l'insediamento di
costruzioni di qualunque tipo.
E' fatto obbligo al sindaco di compilare e trasmettere,
entro il mese di ottobre di ogni anno, alla regione ed al
Ministero dell'ambiente
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una planimetria, in adeguata scala, del territorio
comunale percorso dal fuoco; in tale territorio non sono
consentite destinazioni d'uso diverse da quelle in atto prima
dell'incendio per almeno dieci anni. In tutti gli atti di
compravendita di aree ed immobili ricadenti nei territori
sopra indicati deve essere espressamente richiamato, pena la
nullità dell'atto, il suddetto vincolo"".
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