| Onorevoli Deputati! -- L'accluso decreto-legge, che
viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua
conversione in legge, reitera il precedente analogo
decreto-legge 9 agosto 1993, n. 287, decaduto per mancata
conversione nel termine costituzionale. L'applicazione del
sistema di revisione provvisorio, in forma abbreviata, delle
tariffe e delle rendite catastali, previsto dall'articolo 2
del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con effetti
dal 1^ gennaio 1994 e, limitatamente all'IRPEF, dal
1^ gennaio 1992, nonché dall'articolo 2 della predetta legge
di conversione 24 marzo 1993, n. 75, ha risentito in concreto
del verificarsi di taluni inconvenienti pratici che rischiano
di compromettere il rispetto del termine prefissato per
l'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 2
della citata legge di conversione (31 dicembre 1993).
Il procedimento di revisione, come è noto, è imperniato
sulla proposizione di ricorsi da parte dei comuni, da
presentarsi in prima istanza alla commissione censuaria
provinciale e, in seconda istanza, alla
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Commissione censuaria centrale. L'esaurimento di tali fasi di
riesame, facilitato dalla previsione di un
silenzio-accoglimento per i ricorsi dei comuni che non vengono
decisi dalle commissioni di prima e seconda istanza nei
termini prefissati, rispettivamente, di quarantacinque giorni
per la commissione provinciale (comma 1 bis) e novanta
giorni per quella centrale (comma 1- ter), consente di
tener conto, in sede di emanazione del decreto legislativo,
dell'esito dei ricorsi e quindi di variare tariffe e rendite
informandole "alla decisione definitiva sui predetti ricorsi",
nonché di esercitare, con lo stesso decreto legislativo, il
potere di introdurre ulteriori modificazioni alle tariffe e
alle rendite non oggetto di ricorsi, al fine di mantenere
invariato il gettito.
Risulta pertanto evidente come il funzionamento del
meccanismo, che deve essere concluso con decreto legislativo
delegato, per la cui adozione è previsto il termine perentorio
del 31 dicembre 1993 (articolo 2 della legge di conversione
del citato decreto-legge n. 16 del 1993), presupponga il
rispetto rigoroso dei termini previsti per l'esaurimento del
doppio grado di contenzioso amministrativo.
Si è però verificato che la costituzione di alcune
commissioni censuarie provinciali non è potuta avvenire con
quella immediatezza che le disposizioni presupponevano, né è
pensabile che a tali ritardi possa ora porsi utilmente riparo
in sede amministrativa.
D'altra parte, rispetto a tale inconveniente non appare
possibile invocare la formazione del silenzio-accoglimento di
cui all'articolo 2, comma 1- quater, del decreto-legge n.
16 del 1993, in quanto la mancata costituzione dell'organo
impedisce di ravvisare quella fattispecie di omessa pronuncia
alla quale soltanto è ricollegabile il
silenzio-accoglimento.
Di fronte a tali circostanze, appare necessario un
intervento legislativo urgente, che consenta la conclusione
dei procedimenti non solo nei casi di commissioni provinciali
inerti, ma anche nelle ipotesi di mancata costituzione delle
stesse. In quest'ottica, con la disposizione in rassegna, di
carattere procedimentale, di immediata applicazione e di
natura sollecitatoria, si è sancito l'accoglimento dei ricorsi
non decisi per la detta carenza delle commissioni provinciali,
in modo da consentire l'immediato accesso alla Commissione
censuaria centrale.
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