| (Misura della indennità ed esclusione dalla base
imponibile).
1. L'importo giornaliero dell'indennità di cui all'articolo
1 è pari al venti per cento della retribuzione minima
giornaliera prevlsta dall'articolo 1 del decretolegge 29
luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 settembre 1981, n. 537, per la qualifica di impiegato
nel settore del commercio, corrispondente al quinto livello
previsto dal contratto nazionale; la misura di tale
retribuzione è quella risultante dalla tabella A allegata al
citato decreto legge n. 402 del 1981, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 537 del 1981, e dai decreti
ministeriali di revisione triennale di cui al secondo comma
dell'articolo 1 del decreto medesimo.
2. L'indennità è corrisposta in cinque ratei mensili.
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3. Al comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
" d-bis) l'indennità di maternità concessa alle donne
non aventi diritto ad altri trattamenti allo stesso
titolo".
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