| 1. Il debito del Tesoro sul conto corrente presso la Banca
d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine
del mese in cui è stato completato il collocamento dei titoli
di cui all'articolo 3, viene
Pag. 2
trasferito il giorno successivo in apposito conto di
transito, all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito
entro trenta giorni in titoli di Stato, per un importo
corrispondente, da assegnare alla Banca d'Italia al tasso
annuo dell'1 per cento, con cedola annuale.
2. La durata e il piano di ammortamento dei titoli di cui
al comma 1 sono stabiliti dal Ministro del tesoro con il
relativo decreto di emissione.
3. L'ammontare dei titoli di cui al comma 1, detenuti dalla
Banca d'Italia, è portato in deduzione, ai fini del calcolo
dell'imposta di bollo sui biglietti e titoli fiduciari emessi
dall'Istituto di emissione, ai sensi dell'articolo 11 della
tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni.
4. Relativamente ai titoli di cui al comma 1, nella
determinazione del reddito d'impresa soggetto ad IRPEF, IRPEG
e ILOR, non si tiene conto dei costi, dei ricavi, delle
rimanenze, né delle differenze fra valore di rimborso e costo
d'acquisto.
| |