| (Modalità di erogazione).
1. L'indennità prevista all'articolo 1 è corrisposta
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) su
domanda dell'interessata, da presentarsi a partire dal
compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine
perentorio di centottanta giorni dal parto.
2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata dal
certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale
competente per territorio comprovante la data di inizio della
gravidanza e quella presunta del parto nonché da una
dichiarazione dell'interessata, redatta ai sensi dell'articolo
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che la stessa
non ha diritto ad alcuno dei trattamenti di cui all'articolo
6.
3. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti
amministrativi.
4. Per il periodo corrispondente alla effettiva erogazione
dell'indennità di maternità sono accreditati versamenti
contributivi figurativi giornalieri ricongiungibili senza
oneri con qualunque trattamento pensionistico.
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