| 1. Non appena completato il collocamento dell'emissione di
cui all'articolo 3, il saldo del conto transitorio di cui al
medesimo articolo 3 viene trasferito in un conto istituito
presso la Banca d'Italia, denominato "Disponibilità del Tesoro
per il servizio di tesoreria", e utilizzato per assicurare il
regolare svolgimento del servizio medesimo.
2. Sul conto "Disponibilità del Tesoro per il servizio di
tesoreria" vengono giornalmente registrate le operazioni di
introito e di pagamento connesse con il servizio di tesoreria,
effettuate dalle sezioni di tesoreria della Banca d'Italia.
3. Sul medesimo conto la Banca d'Italia, all'inizio di ogni
semestre, corrisponde un interesse ad un tasso uguale a quello
medio dei buoni ordinari del tesoro emessi nel semestre
precedente. Con decreti del Ministro del tesoro, viene
stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della
Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione
dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso anzidetto e
quello relativo ai titoli di cui all'articolo 3, comma 1, fino
al loro rimborso.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato, ove lo ritenga
opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere direttamente
la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello
Stato, dei fondi disponibili nel conto di cui al comma 1, o a
procedere secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della
legge 28 marzo 1991, n. 104.
5. Sul predetto conto non sono ammessi sequestri,
pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Non sono
altresì ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre
misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai
partecipanti al collocamento dei titoli di Stato risultati
assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di
tale collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli
atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli e
la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tali
atti non comportano pertanto alcun onere di
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accantonamento sulle giacenze del conto e sulle somme
rivenienti dal collocamento di cui sopra.
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