Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15680
DDL3233-0005
Progetto di legge Camera n. 3233 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3233)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C3233. TESTIPDL
...C3233.
...DISEGNO DI LEGGE --
Pag. 3 Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3233 ZZ11 ZZPD ZZTR
    1.  Non appena completato il collocamento dell'emissione di
  cui all'articolo 3, il saldo del conto transitorio di cui al
  medesimo articolo 3 viene trasferito in un conto istituito
  presso la Banca d'Italia, denominato "Disponibilità del Tesoro
  per il servizio di tesoreria", e utilizzato per assicurare il
  regolare svolgimento del servizio medesimo.
    2.  Sul conto "Disponibilità del Tesoro per il servizio di
  tesoreria" vengono giornalmente registrate le operazioni di
  introito e di pagamento connesse con il servizio di tesoreria,
  effettuate dalle sezioni di tesoreria della Banca d'Italia.
    3.  Sul medesimo conto la Banca d'Italia, all'inizio di ogni
  semestre, corrisponde un interesse ad un tasso uguale a quello
  medio dei buoni ordinari del tesoro emessi nel semestre
  precedente.  Con decreti del Ministro del tesoro, viene
  stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della
  Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione
  dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso anzidetto e
  quello relativo ai titoli di cui all'articolo 3, comma 1, fino
  al loro rimborso.
    4.  Il Ministro del tesoro è autorizzato, ove lo ritenga
  opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere direttamente
  la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello
  Stato, dei fondi disponibili nel conto di cui al comma 1, o a
  procedere secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della
  legge 28 marzo 1991, n. 104.
    5.  Sul predetto conto non sono ammessi sequestri,
  pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari.  Non sono
  altresì ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre
  misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai
  partecipanti al collocamento dei titoli di Stato risultati
  assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di
  tale collocamento non ancora affluito al predetto conto.  Gli
  atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli e
  la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice.  Tali
  atti non comportano pertanto alcun onere di
 
                               Pag. 4
 
  accantonamento sulle giacenze del conto e sulle somme
  rivenienti dal collocamento di cui sopra.
 
DATA=931011 FASCID=DDL11-3233 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=TR NSTA=3233 TOTPAG=0007 TOTDOC=0013 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=003 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=323300 00 FASCIDC=11DDL3233 SORTNAV=0323300 000 00000 ZZDDLC3233 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati