| 1. Ove dalla situazione di fine mese della Banca d'Italia
il saldo del conto "Disponibilità del Tesoro per il servizio
di tesoreria" dovesse risultare inferiore all'importo di
30.000 miliardi, eventualmente modificato ai sensi
dell'articolo 9, il Tesoro dovrà ricostituire l'anzidetto
importo, entro i tre mesi successivi. Le somme giacenti nel
conto "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria"
non possono essere utilizzate in modo duraturo per la
copertura del fabbisogno del Tesoro.
2. Non dovrà comunque essere superato il limite massimo di
emissione previsto dalla legge di approvazione del bilancio di
previsione dello Stato e successive modificazioni.
3. Ove il saldo di fine mese del conto "Disponibilità del
Tesoro per il servizio di tesoreria" risulti inferiore del 50
per cento dell'ammontare di cui al comma 1, il Ministro del
tesoro, entro il giorno 5 del mese successivo, deve inviare al
Parlamento una relazione sulle cause dell'insufficienza del
saldo e sugli eventuali provvedimenti correttivi.
4. Ove il saldo di fine mese risulti, per tre mesi
consecutivi, inferiore all'importo di cui al comma 1, il
Ministro del tesoro, entro il mese successivo, deve esporre al
Parlamento le cause della insufficienza del saldo indicando
gli eventuali provvedimenti correttivi.
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