| 1. A far tempo dal giorno in cui avviene il trasferimento
dal conto transitorio al conto "Disponibilità del Tesoro per
il servizio di tesoreria" del netto ricavo dei titoli
collocati per l'importo di cui all'articolo 3, sono abrogati
il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, ratificato con
legge 5 gennaio 1953, n.30, e modificato dalla legge 13
dicembre 1964, n. 1333, nonché le altre disposizioni non
compatibili con la presente legge.
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