| 1. Qualora il fabbisogno del settore statale risulti, in
due esercizi consecutivi, inferiore di oltre il 30 per cento a
quello del 1992, il Ministro del tesoro può, con proprio
decreto, procedere a modificare l'importo di cui all'articolo
5, comma 1.
2. Il Ministro del tesoro può altresì, con proprio decreto,
procedere ad una diminuzione dell'anzidetto importo in
relazione ad una realizzata riduzione degli sfasamenti
inframensili tra i flussi di incasso e di pagamento della
Tesoreria statale.
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