| 1. A fini di regolazione monetaria, la Banca d'Italia può
disporre che gli enti
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creditizi costituiscano, a fronte della raccolta effettuata,
una riserva mediante versamento di contante presso la Banca
stessa. Resta comunque esclusa da qualsiasi obbligo di riserva
la raccolta effettuata attraverso l'emissione di obbligazioni
e certificati di deposito aventi scadenza originaria non
inferiore a diciotto mesi.
2. L'ammontare della riserva prevista dal comma 1 non può
eccedere il 17,5 per cento della raccolta.
3. Con provvedimento di carattere generale la Banca
d'Italia fissa:
a) gli aggregati da considerare ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo di riserva;
b) la misura delle aliquote, per il computo di
riserva, anche differenziabile per tipologie di raccolta,
fermo restante il limite complessivo previsto dal comma 2;
c) le modalità di assolvimento dell'obbligo e di
movimentazione delle somme depositate;
d) le penalità da applicare per le inadempienze
all'obbligo di versamento, entro una misura non eccedente il
tasso base sulle anticipazioni a scadenza fissa maggiorato di
10 punti percentuali.
4. Sulle somme depositate la Banca d'Italia corrisponde una
remunerazione determinata dalla Banca stessa, con
provvedimento di carattere generale, tenendo conto del livello
medio dei tassi di compenso pagati sulla raccolta, nonché
delle aliquote determinate a norma del comma 3. La misura
della remunerazione, differenziabile per le diverse tipologie
di raccolta, non può comunque eccedere il tasso ufficiale di
sconto.
5. La Banca d'Italia può prevedere lo svincolo parziale o
totale delle somme depositate per gli enti creditizi
sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria.
6. Per l'inosservanza delle disposizioni generali o
particolari impartite dalla Banca d'Italia in attuazione del
presente articolo, si applicano gli articoli 33 e 34 del
decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481.
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7. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in materia
di riserva obbligatoria ai sensi dell'articolo 32, primo
comma, lettera f), del regio decreto-legge 12 marzo
1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, continuano ad
applicarsi fino a quando non siano modificate o sostituite in
applicazione delle previsioni del presente articolo.
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