Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15686
DDL3233-0011
Progetto di legge Camera n. 3233 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3233)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C3233. TESTIPDL
...C3233.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3233 ZZ11 ZZPD ZZTR
    1.  A fini di regolazione monetaria, la Banca d'Italia può
  disporre che gli enti
 
                               Pag. 6
 
  creditizi costituiscano, a fronte della raccolta effettuata,
  una riserva mediante versamento di contante presso la Banca
  stessa.  Resta comunque esclusa da qualsiasi obbligo di riserva
  la raccolta effettuata attraverso l'emissione di obbligazioni
  e certificati di deposito aventi scadenza originaria non
  inferiore a diciotto mesi.
    2.  L'ammontare della riserva prevista dal comma 1 non può
  eccedere il 17,5 per cento della raccolta.
    3.  Con provvedimento di carattere generale la Banca
  d'Italia fissa:
        a)  gli aggregati da considerare ai fini
  dell'assolvimento dell'obbligo di riserva;
        b)  la misura delle aliquote, per il computo di
  riserva, anche differenziabile per tipologie di raccolta,
  fermo restante il limite complessivo previsto dal comma 2;
        c)  le modalità di assolvimento dell'obbligo e di
  movimentazione delle somme depositate;
        d)  le penalità da applicare per le inadempienze
  all'obbligo di versamento, entro una misura non eccedente il
  tasso base sulle anticipazioni a scadenza fissa maggiorato di
  10 punti percentuali.
    4.  Sulle somme depositate la Banca d'Italia corrisponde una
  remunerazione determinata dalla Banca stessa, con
  provvedimento di carattere generale, tenendo conto del livello
  medio dei tassi di compenso pagati sulla raccolta, nonché
  delle aliquote determinate a norma del comma 3.  La misura
  della remunerazione, differenziabile per le diverse tipologie
  di raccolta, non può comunque eccedere il tasso ufficiale di
  sconto.
    5.  La Banca d'Italia può prevedere lo svincolo parziale o
  totale delle somme depositate per gli enti creditizi
  sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria.
    6.  Per l'inosservanza delle disposizioni generali o
  particolari impartite dalla Banca d'Italia in attuazione del
  presente articolo, si applicano gli articoli 33 e 34 del
  decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481.
 
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    7.  Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in materia
  di riserva obbligatoria ai sensi dell'articolo 32, primo
  comma, lettera  f),  del regio decreto-legge 12 marzo
  1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
  marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, continuano ad
  applicarsi fino a quando non siano modificate o sostituite in
  applicazione delle previsioni del presente articolo.
 
DATA=931011 FASCID=DDL11-3233 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=TR NSTA=3233 TOTPAG=0007 TOTDOC=0013 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=032 PAGFIN=0007 RIGFIN=008 UPAG=SI PAGEIN=5 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=323300 00 FASCIDC=11DDL3233 SORTNAV=0323300 000 00000 ZZDDLC3233 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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