| (Interruzione della maternità).
1. L'indennità prevista all'articolo 1 spetta nella misura
prevista dall'articolo 2, e per un periodo pari a trenta
giorni, anche nel caso di interruzione della gravidanza, per
motivi spontanei o terapeutici, non prima del terzo mese di
gravidanza.
2. La relativa domanda, in carta libera, deve essere
corredata da certificato
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medico rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per
territorio comprovante la data della interruzione della
maternità, nonché da dichiarazione dell'interessata redatta ai
sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
attestante che la stessa non ha diritto ad alcuno dei
trattamenti di cui all'articolo 6.
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