| (Indennità di maternità in caso di adozione o di
affidamento preadottivo).
1. In caso di adozione o affidamento preadottivo
l'indennità di maternità è dovuta per i tre mesi successivi
alla data dell'ingresso del bambino nella famiglia, a
condizione che alla stessa data il bambino non abbia superato
i sei anni di età. In caso di adozione contemporanea di più di
un bambino di età non superiore ai sei anni l'indennità è
aumentata del cinquanta per cento per ciascun bambino.
2. Alla domanda, da presentarsi entro il termine perentorio
di tre mesi dalla data di ingresso del bambino nella famiglia,
è allegata copia del provvedimento di adozione o di
affidamento e copia del certificato di affidamento o del
verbale rilasciato dall'autorità competente, attestante la
data dell'effettivo ingresso del bambino nella famiglia
adottiva o affidataria.
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