| (Incompatibilità con altri trattamenti).
1. Le indennità previste dalla presente legge sono
incompatibili con i trattamenti economici per malattia, con il
trattamento di disoccupazione sia ordinario che speciale, con
il trattamento di integrazione salariale sia ordinario che
straordinario, con le indennità di maternità di cui alle leggi
30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, 29
dicembre 1987, n. 546, e 11 dicembre 1990, n. 379.
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