| (Copertura finanziaria).
1. I trattamenti previsti dalla presente legge sono posti a
carico della gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali, istituita dall'articolo
37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Al corrispondente onere,
valutato in lire 450 miliardi annui per ciascuno degli anni
del triennio 1993-1995, si provvede mediante trasferimento
alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno
alle gestioni previdenziali delle maggiori entrate derivanti
dall'applicazione del comma 2 del presente articolo.
2. A partire dal 1^ gennaio 1993 le aliquote di base per
l'applicazione dell'imposta di consumo sui tabacchi sono
determinate mediante la moltiplicazione di ciascuna aliquota
indicata dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come
modificate dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29
maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 luglio 1989, n. 263, per il coefficiente 1,1.
| |