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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1578
DDL0373-0002
Progetto di legge Camera n. 373 - testo presentato - (DDL11-373)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C373. TESTIPDL
...C373.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC373 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Nel momento in cui nella pubblica
  opinione e, di riflesso, nella classe politica prevale la
  convinzione che è urgente attuare iniziative a salvaguardia
  dell'ambiente ed a difesa della natura, si presenta
  improcrastinabile l'esigenza di predisporre una normativa
  legislativa in tal senso ad integrazione e non in
  sovrapposizione all'esistente.
    Si ritiene che sia necessario intervenire nei confronti
  delle aree depresse e svantaggiate, maggiormente soggette allo
  spopolamento, partendo dal presupposto che il presidio umano
  permanente sia indispensabile nel progetto di salvaguardia del
  territorio.
    Quello che oggi si intende conservare è quanto, nei secoli,
  ha determinato l'uomo, specie l'uomo coltivatore-montanaro,
  favorendo un armonico equilibrio della natura, della quale
  l'uomo stesso è la massima espressione.
    Senza la presenza costante ed intelligente dell'uomo, la
  natura si impoverisce, si inselvatichisce, si degrada, si
  autodistrugge con effetti catastrofici che vanno ben oltre i
  confini delle aree interessate.
    Gli incendi, le frane, le alluvioni, ai quali vanno
  soggette le zone prive della presenza umana, lo dimostrano.
    Bisogna salvare la montagna, per difendere la pianura e
  salvaguardare l'ambiente.
 
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  E l'uomo, pur responsabile di tanti attentati
  all'ambiente, lo può fare a condizione che a chi risiede in
  montagna ed in alta collina sia demandata la funzione di
  valorizzazione ambientale e quindi di "servizio sociale".  E'
  ovvio che, se a queste comunità sono affidati dei compiti
  sociali, ad esse devono essere attribuiti riconoscimenti non
  soltanto morali - ma non di carattere assistenziale - tali da
  compensare il loro impegno sociale.
    Le esperienze dei passati decenni in materia di interventi
  finalizzati a risolvere i problemi della montagna inducono a
  ritenere che il mezzo principale per ancorare la popolazione
  alle zone depresse e svantaggiate sia quello di assicurare un
  reddito alle popolazioni locali che sia equamente comparabile
  con quello goduto nelle aree più sviluppate del territorio
  nazionale.  A questo fine appaiono necessari e urgenti
  interventi in campo economico che consentano il raggiungimento
  di tale obiettivo.
    Esperienze di altri paesi confortano il nostro assunto e
  dimostrano - se mai ce ne fosse bisogno - che la gente è
  rimasta in montagna solo quando è stata in grado di procurarsi
  un reddito sufficiente.  Tale reddito può essere assicurato sia
  con la presenza di imprese artigiane, di piccole e medie
  imprese industriali, rispettose dell'ambiente, sia col
  potenziamento delle aziende agricole dotate di strutture
  valide, tali da assicurarne la sopravvivenza ed il futuro
  sviluppo.
    Meritevole del pari di particolare attenzione è il problema
  della valorizzazione del turismo, che può essere fonte di
  cospicui redditi, e dello sviluppo delle attività commerciali
  e di pubblico esercizio a servizio della popolazione
  stabilmente residente e di quella turistica.
    La permanenza della popolazione in montagna ha una
  rilevanza particolare nel nostro paese, non solo in relazione
  alla salvaguardia attiva di un'ampia parte del territorio
  nazionale, ma anche per i positivi effetti che questo fatto
  determina sulle altre zone in termini di miglioramento
  dell'assetto territoriale e di equilibrato sviluppo
  socio-economico complessivo; affrontare, dunque, il problema
  della montagna significa, nella nostra realtà, porsi di fronte
  ad un problema di carattere nazionale la cui soluzione si fa
  ogni giorno più urgente.
    Al fine di raggiungere gli obiettivi succintamente sopra
  indicati vi proponiamo di approvare la presente proposta di
  legge, che prevede, in dettaglio, quanto segue.
    Articolo 1. - Al fine di meglio precisare la volontà del
  legislatore, l'articolo definisce alcuni termini contenuti
  nella proposta di legge.  Particolarmente rilevante è la
  definizione dell'ambito di applicazione della legge che
  comprende i territori classificati montani ai sensi della
  legge 3 dicembre 1971, n. 1102.  Le altre definizioni
  riguardano alcuni dei comparti economici cui si riferisce la
  legge: oltre alle piccole e medie imprese industriali ed alle
  imprese artigiane - che comprendono anche l'attività di
  trasporto di persone connessa con il turismo - vengono
  definite le imprese turistiche, richiamando le disposizioni
  della legge quadro sul turismo (legge 17 maggio 1983, n. 217),
  e quelle commerciali, richiamando la casistica prevista
  dall'articolo 1 della legge sulla disciplina del commercio
  (legge 11 giugno 1971, n. 426).
    A proposito del commercio si precisa che le provvidenze
  della proposta di legge non riguardano le grandi strutture di
  vendita, in quanto in questa sede si intende sottolineare la
  funzione che il commercio tradizionale e capillarmente diffuso
  sul territorio svolge nei confronti dell'abitabilità della
  montagna.
    Articolo 2. - L'articolo individua i tipi di agevolazioni
  di emanazione statale ritenuti idonei al conseguimento degli
  obiettivi sopra indicati.  Esso prevede in particolare che il
  CIPI provveda ad individuare, entro sessanta giorni
  dall'entrata in vigore delle disposizioni in parola, tempi e
  modalità per la presentazione delle istanze nonché la
  definizione dei criteri di priorità per l'accoglimento delle
  stesse.
    Tale procedura presenta il vantaggio, nell'economia di un
  provvedimento destinato a durare nel tempo, di potersi più
  rapidamente adattare alle situazioni concrete ed al loro
  evolversi.
 
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    Articolo 3. - Questo articolo prevede l'aggiornamento del
  piano di sviluppo economico-sociale delle comunità montane
  previsto dall'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102,
  al fine di renderlo coerente con le disposizioni della
  presente proposta di legge.
    Articolo 4. - Con questo articolo si è inteso definire le
  agevolazioni di tipo creditizio messe a disposizione per lo
  sviluppo delle zone montane escluse dai benefìci già previsti
  per il Mezzogiorno.  Si è inteso fare riferimento a canali di
  finanziamento da tempo operativi e collaudati allo scopo di
  assicurare al provvedimento caratteristiche di rapida e di
  semplice attuazione.
    Articolo 5. - L'articolo prevede che alle agevolazioni
  creditizie, fissate dal precedente articolo, si affianchino le
  agevolazioni tributarie già vigenti per iniziative poste in
  essere prima del 31 dicembre 1985 nei territori depressi del
  centro-nord.  Tali agevolazioni consistono nell'esenzione
  decennale dall'ILOR per imprese artigiane, piccole e medie
  imprese industriali, imprese turistiche e commerciali che si
  insediano o si ampliano nelle aree individuate dall'articolo
  1.
    Articolo 6. - In tale articolo viene estesa per i
  lavoratori assunti da imprese artigiane, piccole e medie
  imprese industriali e imprese turistiche operanti nei
  territori di cui all'articolo 1 la riduzione delle aliquote
  contributive già in atto in alcune aree del territorio
  nazionale.
    Articolo 7. - Con questo articolo si risolve il problema
  del tempo parziale consentendo al coltivatore diretto, del
  quale è assolutamente necessario assicurare la possibilità di
  ulteriore presenza nelle zone montane a presidio del
  territorio, di incrementare il proprio reddito con prestazioni
  a tempo parziale alle dipendenze di imprese operanti nelle
  zone montane dell'intero territorio nazionale.
    Articolo 8. - Viene prevista, anche qui per l'intero
  territorio nazionale, la possibilità per le regioni, al fine
  di concorrere allo sforzo agevolativo statale e con lo scopo
  di rendere più facile la permanenza sui territori montani dei
  lavoratori dipendenti delle imprese insediate nei territori
  stessi, di disporre contributi per le gestioni di servizi di
  trasporto dei lavoratori stessi dal luogo di residenza a
  quello di lavoro e viceversa, effettuate dalle imprese singole
  o consorziate o da società di autolinee.
    Articolo 9. - L'articolo affida alle regioni stesse
  l'individuazione di idonee forme di incentivazione per lo
  sviluppo dell'attività turistica nelle singole comunità
  montane in funzione degli obiettivi previsti nei rispettivi
  piani di sviluppo, conferendo al turismo montano un ruolo di
  priorità nella programmazione turistica regionale.
    Articolo 10. - Nell'intento di arginare l'esodo dalle zone
  montane e possibilmente di provocare un'inversione di tendenza
  e per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente,
  si prevede la possibilità da parte delle regioni di concedere
  ai lavoratori dipendenti o autonomi, residenti nei territori
  montani, contributi in conto capitale per la costruzione o la
  ristrutturazione dell'abitazione di residenza.
    Alle comunità montane è affidato il compito di individuare
  le aree di applicazione delle disposizioni di questo articolo
  conferendo carattere di priorità agli interventi riguardanti
  le zone più disagiate con minore densità insediativa e le case
  sparse.
    Articolo 11. - Questo articolo prevede la possibilità da
  parte di imprenditori agricoli residenti nelle zone montane di
  tutto il territorio nazionale di effettuare lavori relativi
  alla sistemazione e manutenzione del territorio intendendo
  questa attività come connessa e complementare a quella
  agricola.
    Articolo 12. - L'articolo prevede la predisposizione di un
  censimento delle aziende agricole esistenti nei comuni montani
  al fine di raccogliere ogni utile elemento di valutazione per
  determinare
 
                               Pag. 4
 
  se ogni azienda è economicamente valida o potenzialmente
  tale.  Le regioni predisporranno appositi modelli di
  rilevazione che individuino i valori riguardanti l'apparato
  produttivo (superficie totale dell'azienda; superficie agraria
  utilizzata; superficie in proprietà, enfiteusi, usufrutto e
  affitto; valore locativo mediamente ritraibile dal terreno;
  numero dei corpi fondiari; giacitura del terreno;
  miglioramenti fondiari eseguiti nell'ultimo decennio;
  consistenza e grado di vetustà del parco macchine; unità
  lavorative; tipo di allevamento eventualmente praticato e
  consistenza media annua di stalla), le scelte produttive
  (ripartizione colturale normalmente adottata; produzione lorda
  vendibile annua; produzione vegetale/produzione lorda
  vendibile espressa in percentuale; produzione
  animale/produzione lorda vendibile espressa in percentuale), e
  le tecniche di produzione (rese medie per ettaro delle singole
  colture normalmente praticate; numero litri latte/vacca/anno o
  altro parametro di rendimento stalla; totale spese/produzione
  lorda vendibile; totale spese per allevamenti/totale spese;
  totale spese per colture erbacee/totale spese; totale spese
  per colture arboree/totale spese).
    Articolo 13. - Questo articolo attiene alla elaborazione e
  utilizzazione dei dati raccolti con il censimento di cui
  all'articolo 12 per una più corretta impostazione
  degli interventi finanziari della pubblica
  amministrazione.
    Articolo 14. - E' prevista l'istituzione di un apposito
  albo delle aziende montane valide.
    Le regioni determineranno i parametri per la
  classificazione di tali aziende e la loro inclusione nell'albo
  medesimo.
    Articolo 15. - Le aziende agricole che ricevono aiuti dallo
  Stato o dalla regione non dovranno essere smembrate almeno per
  dieci anni.  L'articolo prevede tale vincolo e le relative
  eccezioni.
    Articolo 16. - Con questa norma si tende a favorire la
  ricomposizione fondiaria delle aziende agricole montane di
  tutto il territorio nazionale, in particolare esentando
  dall'INVIM i proprietari di immobili anche se non imprenditori
  agricoli per incoraggiarli alla cessione dei loro immobili,
  per lo più abbandonati, affrontando così un problema di
  notevole rilevanza per l'efficienza economica dell'agricoltura
  di montagna.
    Articolo 17. - Questo articolo prevede la non cumulabilità
  dei benefìci previsti dalla proposta di legge con altri
  benefìci previsti da altre leggi dello Stato o delle regioni
  per le stesse iniziative assistibili.
    Articolo 18. - Autorizza il Governo al reperimento dei
  fondi necessari per il finanziamento degli interventi previsti
  dalla legge.
 
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