| Onorevoli Colleghi! -- Nel momento in cui nella pubblica
opinione e, di riflesso, nella classe politica prevale la
convinzione che è urgente attuare iniziative a salvaguardia
dell'ambiente ed a difesa della natura, si presenta
improcrastinabile l'esigenza di predisporre una normativa
legislativa in tal senso ad integrazione e non in
sovrapposizione all'esistente.
Si ritiene che sia necessario intervenire nei confronti
delle aree depresse e svantaggiate, maggiormente soggette allo
spopolamento, partendo dal presupposto che il presidio umano
permanente sia indispensabile nel progetto di salvaguardia del
territorio.
Quello che oggi si intende conservare è quanto, nei secoli,
ha determinato l'uomo, specie l'uomo coltivatore-montanaro,
favorendo un armonico equilibrio della natura, della quale
l'uomo stesso è la massima espressione.
Senza la presenza costante ed intelligente dell'uomo, la
natura si impoverisce, si inselvatichisce, si degrada, si
autodistrugge con effetti catastrofici che vanno ben oltre i
confini delle aree interessate.
Gli incendi, le frane, le alluvioni, ai quali vanno
soggette le zone prive della presenza umana, lo dimostrano.
Bisogna salvare la montagna, per difendere la pianura e
salvaguardare l'ambiente.
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E l'uomo, pur responsabile di tanti attentati
all'ambiente, lo può fare a condizione che a chi risiede in
montagna ed in alta collina sia demandata la funzione di
valorizzazione ambientale e quindi di "servizio sociale". E'
ovvio che, se a queste comunità sono affidati dei compiti
sociali, ad esse devono essere attribuiti riconoscimenti non
soltanto morali - ma non di carattere assistenziale - tali da
compensare il loro impegno sociale.
Le esperienze dei passati decenni in materia di interventi
finalizzati a risolvere i problemi della montagna inducono a
ritenere che il mezzo principale per ancorare la popolazione
alle zone depresse e svantaggiate sia quello di assicurare un
reddito alle popolazioni locali che sia equamente comparabile
con quello goduto nelle aree più sviluppate del territorio
nazionale. A questo fine appaiono necessari e urgenti
interventi in campo economico che consentano il raggiungimento
di tale obiettivo.
Esperienze di altri paesi confortano il nostro assunto e
dimostrano - se mai ce ne fosse bisogno - che la gente è
rimasta in montagna solo quando è stata in grado di procurarsi
un reddito sufficiente. Tale reddito può essere assicurato sia
con la presenza di imprese artigiane, di piccole e medie
imprese industriali, rispettose dell'ambiente, sia col
potenziamento delle aziende agricole dotate di strutture
valide, tali da assicurarne la sopravvivenza ed il futuro
sviluppo.
Meritevole del pari di particolare attenzione è il problema
della valorizzazione del turismo, che può essere fonte di
cospicui redditi, e dello sviluppo delle attività commerciali
e di pubblico esercizio a servizio della popolazione
stabilmente residente e di quella turistica.
La permanenza della popolazione in montagna ha una
rilevanza particolare nel nostro paese, non solo in relazione
alla salvaguardia attiva di un'ampia parte del territorio
nazionale, ma anche per i positivi effetti che questo fatto
determina sulle altre zone in termini di miglioramento
dell'assetto territoriale e di equilibrato sviluppo
socio-economico complessivo; affrontare, dunque, il problema
della montagna significa, nella nostra realtà, porsi di fronte
ad un problema di carattere nazionale la cui soluzione si fa
ogni giorno più urgente.
Al fine di raggiungere gli obiettivi succintamente sopra
indicati vi proponiamo di approvare la presente proposta di
legge, che prevede, in dettaglio, quanto segue.
Articolo 1. - Al fine di meglio precisare la volontà del
legislatore, l'articolo definisce alcuni termini contenuti
nella proposta di legge. Particolarmente rilevante è la
definizione dell'ambito di applicazione della legge che
comprende i territori classificati montani ai sensi della
legge 3 dicembre 1971, n. 1102. Le altre definizioni
riguardano alcuni dei comparti economici cui si riferisce la
legge: oltre alle piccole e medie imprese industriali ed alle
imprese artigiane - che comprendono anche l'attività di
trasporto di persone connessa con il turismo - vengono
definite le imprese turistiche, richiamando le disposizioni
della legge quadro sul turismo (legge 17 maggio 1983, n. 217),
e quelle commerciali, richiamando la casistica prevista
dall'articolo 1 della legge sulla disciplina del commercio
(legge 11 giugno 1971, n. 426).
A proposito del commercio si precisa che le provvidenze
della proposta di legge non riguardano le grandi strutture di
vendita, in quanto in questa sede si intende sottolineare la
funzione che il commercio tradizionale e capillarmente diffuso
sul territorio svolge nei confronti dell'abitabilità della
montagna.
Articolo 2. - L'articolo individua i tipi di agevolazioni
di emanazione statale ritenuti idonei al conseguimento degli
obiettivi sopra indicati. Esso prevede in particolare che il
CIPI provveda ad individuare, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore delle disposizioni in parola, tempi e
modalità per la presentazione delle istanze nonché la
definizione dei criteri di priorità per l'accoglimento delle
stesse.
Tale procedura presenta il vantaggio, nell'economia di un
provvedimento destinato a durare nel tempo, di potersi più
rapidamente adattare alle situazioni concrete ed al loro
evolversi.
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Articolo 3. - Questo articolo prevede l'aggiornamento del
piano di sviluppo economico-sociale delle comunità montane
previsto dall'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102,
al fine di renderlo coerente con le disposizioni della
presente proposta di legge.
Articolo 4. - Con questo articolo si è inteso definire le
agevolazioni di tipo creditizio messe a disposizione per lo
sviluppo delle zone montane escluse dai benefìci già previsti
per il Mezzogiorno. Si è inteso fare riferimento a canali di
finanziamento da tempo operativi e collaudati allo scopo di
assicurare al provvedimento caratteristiche di rapida e di
semplice attuazione.
Articolo 5. - L'articolo prevede che alle agevolazioni
creditizie, fissate dal precedente articolo, si affianchino le
agevolazioni tributarie già vigenti per iniziative poste in
essere prima del 31 dicembre 1985 nei territori depressi del
centro-nord. Tali agevolazioni consistono nell'esenzione
decennale dall'ILOR per imprese artigiane, piccole e medie
imprese industriali, imprese turistiche e commerciali che si
insediano o si ampliano nelle aree individuate dall'articolo
1.
Articolo 6. - In tale articolo viene estesa per i
lavoratori assunti da imprese artigiane, piccole e medie
imprese industriali e imprese turistiche operanti nei
territori di cui all'articolo 1 la riduzione delle aliquote
contributive già in atto in alcune aree del territorio
nazionale.
Articolo 7. - Con questo articolo si risolve il problema
del tempo parziale consentendo al coltivatore diretto, del
quale è assolutamente necessario assicurare la possibilità di
ulteriore presenza nelle zone montane a presidio del
territorio, di incrementare il proprio reddito con prestazioni
a tempo parziale alle dipendenze di imprese operanti nelle
zone montane dell'intero territorio nazionale.
Articolo 8. - Viene prevista, anche qui per l'intero
territorio nazionale, la possibilità per le regioni, al fine
di concorrere allo sforzo agevolativo statale e con lo scopo
di rendere più facile la permanenza sui territori montani dei
lavoratori dipendenti delle imprese insediate nei territori
stessi, di disporre contributi per le gestioni di servizi di
trasporto dei lavoratori stessi dal luogo di residenza a
quello di lavoro e viceversa, effettuate dalle imprese singole
o consorziate o da società di autolinee.
Articolo 9. - L'articolo affida alle regioni stesse
l'individuazione di idonee forme di incentivazione per lo
sviluppo dell'attività turistica nelle singole comunità
montane in funzione degli obiettivi previsti nei rispettivi
piani di sviluppo, conferendo al turismo montano un ruolo di
priorità nella programmazione turistica regionale.
Articolo 10. - Nell'intento di arginare l'esodo dalle zone
montane e possibilmente di provocare un'inversione di tendenza
e per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente,
si prevede la possibilità da parte delle regioni di concedere
ai lavoratori dipendenti o autonomi, residenti nei territori
montani, contributi in conto capitale per la costruzione o la
ristrutturazione dell'abitazione di residenza.
Alle comunità montane è affidato il compito di individuare
le aree di applicazione delle disposizioni di questo articolo
conferendo carattere di priorità agli interventi riguardanti
le zone più disagiate con minore densità insediativa e le case
sparse.
Articolo 11. - Questo articolo prevede la possibilità da
parte di imprenditori agricoli residenti nelle zone montane di
tutto il territorio nazionale di effettuare lavori relativi
alla sistemazione e manutenzione del territorio intendendo
questa attività come connessa e complementare a quella
agricola.
Articolo 12. - L'articolo prevede la predisposizione di un
censimento delle aziende agricole esistenti nei comuni montani
al fine di raccogliere ogni utile elemento di valutazione per
determinare
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se ogni azienda è economicamente valida o potenzialmente
tale. Le regioni predisporranno appositi modelli di
rilevazione che individuino i valori riguardanti l'apparato
produttivo (superficie totale dell'azienda; superficie agraria
utilizzata; superficie in proprietà, enfiteusi, usufrutto e
affitto; valore locativo mediamente ritraibile dal terreno;
numero dei corpi fondiari; giacitura del terreno;
miglioramenti fondiari eseguiti nell'ultimo decennio;
consistenza e grado di vetustà del parco macchine; unità
lavorative; tipo di allevamento eventualmente praticato e
consistenza media annua di stalla), le scelte produttive
(ripartizione colturale normalmente adottata; produzione lorda
vendibile annua; produzione vegetale/produzione lorda
vendibile espressa in percentuale; produzione
animale/produzione lorda vendibile espressa in percentuale), e
le tecniche di produzione (rese medie per ettaro delle singole
colture normalmente praticate; numero litri latte/vacca/anno o
altro parametro di rendimento stalla; totale spese/produzione
lorda vendibile; totale spese per allevamenti/totale spese;
totale spese per colture erbacee/totale spese; totale spese
per colture arboree/totale spese).
Articolo 13. - Questo articolo attiene alla elaborazione e
utilizzazione dei dati raccolti con il censimento di cui
all'articolo 12 per una più corretta impostazione
degli interventi finanziari della pubblica
amministrazione.
Articolo 14. - E' prevista l'istituzione di un apposito
albo delle aziende montane valide.
Le regioni determineranno i parametri per la
classificazione di tali aziende e la loro inclusione nell'albo
medesimo.
Articolo 15. - Le aziende agricole che ricevono aiuti dallo
Stato o dalla regione non dovranno essere smembrate almeno per
dieci anni. L'articolo prevede tale vincolo e le relative
eccezioni.
Articolo 16. - Con questa norma si tende a favorire la
ricomposizione fondiaria delle aziende agricole montane di
tutto il territorio nazionale, in particolare esentando
dall'INVIM i proprietari di immobili anche se non imprenditori
agricoli per incoraggiarli alla cessione dei loro immobili,
per lo più abbandonati, affrontando così un problema di
notevole rilevanza per l'efficienza economica dell'agricoltura
di montagna.
Articolo 17. - Questo articolo prevede la non cumulabilità
dei benefìci previsti dalla proposta di legge con altri
benefìci previsti da altre leggi dello Stato o delle regioni
per le stesse iniziative assistibili.
Articolo 18. - Autorizza il Governo al reperimento dei
fondi necessari per il finanziamento degli interventi previsti
dalla legge.
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