| (Definizioni).
1. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per ambito di applicazione: le zone ricadenti
nelle comunità montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n.
1102;
b) per piccole e medie imprese industriali: le
imprese comprese nella definizione dell'articolo 2 della legge
12 agosto 1977, n. 675, e dei successivi provvedimenti
attuativi, ivi incluse le imprese che esercitano trasporto di
persone;
c) per imprese artigiane: le imprese rientranti
nella definizione dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985,
n. 443, ed aventi i limiti dimensionali fissati dall'articolo
4 della stessa legge;
d) per imprese turistiche: le imprese che svolgono
attività di gestione di strutture ricettive e di ristorazione
ed annessi servizi turistici di cui all'articolo 5 della legge
17 maggio 1983, n. 217, come modificato dall'articolo
3- ter del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 marzo 1987, n.
121, così come definite dall'articolo 6 della citata legge n.
217 del 1983;
e) per imprese commerciali: le imprese che
esercitano l'attività di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande, di commercio all'ingrosso, di commercio al
minuto, eccetto quelle per le quali l'autorizzazione
all'apertura è subordinata al nullaosta della giunta regionale
ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n.
426.
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