| (Agevolazioni per lo sviluppo economico).
1. Al fine di assicurare nelle zone ricadenti
nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 adeguate
possibilità di crescita economica, con il proposito
soprattutto di incoraggiare in tali zone nuove iniziative di
sviluppo suscettibili di comportare incrementi occupazionali
ed in generale positivi riflessi sull'economia locale ed allo
scopo, conseguentemente, di creare condizioni favorevoli al
permanere della presenza umana, sono concesse ai programmi di
insediamento, sviluppo o ammodernamento, posti in essere a far
data dal 1^ gennaio 1992 e presentati dalle piccole e medie
imprese industriali e dalle imprese artigiane nonché da
imprese turistiche e commerciali riconosciute compatibili con
i piani di cui all'articolo 3, agevolazioni di natura
finanziaria, fiscale e previdenziale.
2. Le iniziative di cui al comma 2 devono essere
riconosciute idonee al conseguimento degli obiettivi sopra
definiti e devono essere rispondenti ai criteri che verranno
fissati dal Comitato interministeriale per la programmazione
industriale (CIPI) entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Il CIPI provvede entro lo stesso termine di cui al comma
2 a definire tempi e modalità di presentazione delle domande
nonché a stabilire i criteri di priorità ai fini
dell'accoglimento delle richieste.
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