| (Aggiornamento del piano di sviluppo
economico-sociale delle comunità montane).
1. Le comunità montane sono tenute ad aggiornare entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge i propri piani di sviluppo economico-sociale di cui
all'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, al fine
di renderli compatibili con le disposizioni della presente
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legge, avuto riguardo ai criteri definiti dal CIPI, di cui al
comma 2 dell'articolo 2.
2. I piani di cui al comma 1, tenuto conto delle realtà
locali, definiranno in particolare le potenzialità di sviluppo
in campo industriale, artigianale, turistico e commerciale,
individuando le aree più idonee e le infrastrutture
necessarie.
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