| (Agevolazioni creditizie
per le attività economiche).
1. Alle iniziative poste in essere da piccole e medie
imprese industriali, da imprese artigiane, turistiche e
commerciali o loro consorzi nei territori ricadenti
nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 e volte alla
creazione di nuove attività ed all'ampliamento o
all'ammodernamento di attività esistenti, ivi comprese le
connesse opere di urbanizzazione dirette ed indotte,
rientranti nei criteri individuati dal CIPI e compatibili con
i piani di sviluppo delle singole comunità montane, possono
essere concessi, a valere su apposito fondo costituito presso
il Mediocredito centrale, finanziamenti agevolati accordati ai
sensi della presente legge dagli istituti di credito a medio
termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n.
949, fino alla concorrenza del 70 per cento della spesa
riconosciuta ammissibile entro il limite:
a) di lire 5 miliardi per le imprese industriali e
loro consorzi;
b) di lire 1 miliardo e cinquecento milioni per le
imprese artigiane e loro consorzi;
c) di lire 3 miliardi per le imprese turistiche e
loro consorzi;
d) di lire 500 milioni per le imprese commerciali e
loro consorzi.
2. Il tasso di interesse sui finanziamenti di cui al comma
1 è fissato nella misura del 40 per cento del tasso di
riferimento determinato con decreto del Ministro del
tesoro.
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