| (Estensione delle agevolazioni già previste per le zone
depresse).
1. Alle iniziative di cui all'articolo 2, poste in
essere nei territori ricadenti nell'ambito di applicazione di
cui all'articolo 1 a far data dal 1^ gennaio 1992 e per un
periodo di dieci anni, decorrenti dalla data di inizio
dell'attività o di ampliamento od ammodernamento delle
strutture, si applicano le agevolazioni già previste per le
zone depresse del centro-nord dall'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
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