| (Fiscalizzazione degli oneri sociali).
1. Per i lavoratori che ricoprano nuovi posti di lavoro
ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data
del 31 dicembre 1990 assunti, anche a tempo parziale, ai sensi
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863, da piccole e medie imprese industriali, imprese
artigiane e turistiche operanti nei territori ricadenti
nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, a far data
dal 1^ gennaio 1992 è concessa per ogni mensilità fino alla
dodicesima compresa una riduzione sul contributo a carico del
datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge
11 marzo 1988, n. 67, nella misura di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1990, n. 210.
2. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano
per i lavoratori che:
a) non siano stati denunciati agli istituti
previdenziali;
b) siano denunciati con orari o giornate di lavoro
inferiori a quelli effettivamente svolti;
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c) siano stati denunciati con retribuzioni
inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi
nazionali o provinciali.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere
cumulate con le disposizioni vigenti in materia di sgravi
contributivi previsti per i contratti di formazione lavoro di
cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
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