| (Assunzioni a tempo parziale).
1. Le piccole e medie imprese industriali, le imprese
artigiane, turistiche, commerciali, le aziende agricole,
singole od associate, operanti nei territori ricadenti nelle
comunità montane possono, in deroga alle norme sul
collocamento della manodopera, assumere a tempo parziale, ai
sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, o in forma stagionale coltivatori diretti
residenti negli stessi territori anche se iscritti negli
elenchi nominativi del Servizio per i contributi agricoli
unificati (SCAU) per le assicurazioni di malattia, invalidità
e vecchiaia ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 26
ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9.
2. Le imprese di cui al comma 1 beneficeranno dell'esonero
totale dei contributi dovuti per l'assistenza sanitaria dei
lavoratori assunti ai sensi dello stesso comma 1; per quanto
concerne i contributi relativi ad invalidità e vecchiaia, le
imprese verseranno la differenza tra l'importo dovuto e quanto
versato dal coltivatore diretto assunto, rapportata al periodo
di assunzione.
3. Il coltivatore diretto, assunto ai sensi del comma 1,
conserverà, ad ogni fine ed effetto, la qualifica di
coltivatore diretto e, quindi, manterrà l'iscrizione al
preposto SCAU in deroga a quanto previsto
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dai commi secondo e terzo dell'articolo 2 della legge 9
gennaio 1963, n. 9, sempre che risieda sul fondo e presti
opera manuale ed abituale nell'azienda agricola.
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