| (Incentivi per la gestione
dei servizi di trasporto).
1. Le regioni possono concedere alle piccole e medie
imprese industriali, imprese artigiane, turistiche,
commerciali e agricole, in forma singola o associata,
insediate nei territori ricadenti nelle comunità montane e
limitatamente ai dipendenti residenti nei territori stessi,
contributi annui per la gestione di servizi regolari di
trasporto dei lavoratori dal luogo di residenza a quello di
lavoro e viceversa svolti direttamente o in forma consortile,
ovvero tramite società di autolinee.
2. I contributi di cui al comma 1 non potranno eccedere il
50 per cento dei costi di servizio, restando a carico delle
imprese interessate una quota parte non inferiore al 30 per
cento.
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