| (Sviluppo dell'attività turistica).
1. Le regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, stabiliscono idonee forme di
incentivazione allo sviluppo dell'attività turistica per ogni
singola comunità montana, con particolare riguardo alle
iniziative capaci di determinare una presenza turistica
pluristagionale e tenendo conto delle previsioni dei piani di
sviluppo predisposti ai sensi dell'articolo 3. Tali forme di
incentivazione assumono carattere di priorità nei programmi
regionali di sviluppo turistico.
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