| (Contributi per la ristrutturazione
e costruzione di case di abitazione).
1. Per i lavoratori, dipendenti o autonomi, residenti
nei territori ricadenti nelle comunità montane che intendano
ristrutturare o costruire l'abitazione di residenza destinata
esclusivamente alla propria famiglia all'interno delle zone
delimitate dalle comunità montane ai sensi del comma 3, le
regioni possono disporre la concessione di un contributo in
conto capitale in misura non superiore al 50 per cento del
costo di intervento di cui al comma 4, conferendo carattere di
priorità agli interventi di recupero degli immobili
esistenti.
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è
subordinata alle condizioni di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.
3. Le comunità montane provvedono a delimitare le aree di
applicazione del presente articolo, conferendo carattere di
priorità agli interventi attuati nelle zone più disagiate e
nelle zone con minore densità abitativa o attinenti a case
isolate.
4. Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce entro il 31
dicembre di ogni anno i limiti di reddito per l'ammissibilità
ai contributi di cui al presente articolo ed il riferimento
per la determinazione del costo di intervento di cui al comma
1.
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