| (Attività per la difesa del territorio).
1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135
del codice civile, singoli o associati, ed i loro familiari di
cui all'articolo 230- bis del codice civile, residenti
nei territori ricadenti nelle comunità montane, in deroga alle
vigenti disposizioni, possono assumere in appalto sia da enti
pubblici che da privati, utilizzando esclusivamente la forza
lavoro del proprio nucleo familiare ed i mezzi tecnici in loro
Pag. 12
proprietà, l'esecuzione di lavori relativi alla sistemazione
ed alla manutenzione del territorio, quali lavori di
forestazione, costruzione di piste forestali, arginature,
sistemazioni idrauliche, sgombero di neve.
2. Le attività di cui al comma 1 si intendono connesse e
complementari a quella agricola e, pertanto, assumono natura
agricola ad ogni effetto.
| |