| (Censimento delle aziende agricole).
1. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze,
predispongono il censimento delle aziende agricole esistenti
nei territori ricadenti nell'ambito di applicazione di cui
all'articolo 1, verificando le reali possibilità di
sussistenza e sviluppo delle aziende, tenuto conto
essenzialmente della disponibilità di manodopera, della
consistenza della stalla per le aziende ad indirizzo
zootecnico, delle superfici e colture in atto e potenziali,
delle dotazioni di strumenti ed infrastrutture nonché di ogni
altro elemento atto ad accertare la caratteristica di azienda
economicamente valida o potenzialmente tale.
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