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dell'albo delle aziende montane valide).
1. Le regioni istituiscono un apposito albo delle
aziende agricole montane,
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individuate ai sensi dell'articolo 12, ai fini della
incentivazione delle loro attività da realizzarsi con la
concessione di mutui a tasso agevolato, contributi a fondo
perduto e altre provvidenze, disciplinando l'iscrizione a
detto albo e determinando i parametri minimi da raggiungere e
documentare da parte dei titolari delle aziende che richiedono
l'iscrizione ad esso.
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