| (Vincoli di mantenimento
della consistenza aziendale).
1. La concessione delle provvidenze di cui all'articolo
14, limitatamente agli interventi di miglioramento fondiario e
ricomposizione aziendale, è subordinata all'impegno
sottoscritto dal titolare di azienda di non smembrare per
almeno dieci anni l'azienda stessa con atti di vendita o di
affitto, pena l'integrale restituzione della somma percepita,
aumentata di interessi nella misura del tasso ufficiale di
sconto.
2. Eventuali deroghe, in caso di morte, invalidità o
cessazione per causa di forza maggiore, potranno essere
concesse dal presidente della giunta regionale.
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