| (Ricomposizione fondiaria).
1. Per favorire la ricomposizione fondiaria, le permute
di fondi rustici all'interno dei territori delle comunità
montane sono esenti da qualsiasi gravame fiscale (imposta di
registro, INVIM, imposta di trascrizione e ipotecaria).
2. Sono esenti dal pagamento dell'INVIM le alienazioni di
fondi rustici ricadenti nei territori delle comunità montane
in favore degli iscritti all'albo di cui all'articolo 14.
3. Le regioni sono autorizzate ad erogare i contributi per
le spese tecniche e notarili, relative alle permute di cui al
comma 1 nonché agli atti di trasferimento di fondi rustici di
cui al comma 2.
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