| (Finanziamento degli interventi).
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge si provvede:
a) quanto a quello relativo agli articoli 4 e 10,
valutato in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e
1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1992;
b) quanto a quello relativo agli articoli 5, 6, 7,
8, 9 e 16, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli
anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1992.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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