| Onorevoli Colleghi! -- La legge 11 aprile 1955, n. 379, con
gli articoli 21 e seguenti del capo IV ha emanato norme
concernenti il riscatto dei servizi e la misura dei
trattamenti di quiescenza delle casse per le pensioni ai
dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di
scuole elementari parificate.
La successiva legge 22 novembre 1962, n. 1646, all'articolo
24 recita testualmente: "il personale femminile iscritto alla
Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali munito
di diploma di infermiera professionale rilasciato da scuola
convitto, istituita ai sensi degli
articoli 130 e 131 del testo unico delle leggi sanitarie 27
luglio 1934, n. 1265, può chiedere oltre al riscatto dei
servizi o periodi indicati all'articolo 21 della legge 11
aprile 1955, n. 379, anche il riscatto del biennio
corrispondente il corso di studio presso la scuola convitto,
purché il predetto diploma sia stato prescritto per
l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera. Il
biennio si considera continuativo risalendo dalla data del
conferimento del diploma e si riduce dei periodi
corrispondenti agli eventuali servizi contemporanei di per se
stessi utili ai fini del trattamento di quiescenza".
Pag. 2
Come si vede, con tale articolo si è provveduto nei
riguardi dell'infermiera professionale a consentire il
riscatto ai fini pensionistici del biennio corrispondente il
corso di studio, mentre non è stato previsto analogo
trattamento per le vigilatrici di infanzia equiparate negli
studi alle infermiere professionali e dotate di uguale
stipendio e uguale livello nella prestazione di lavoro.
Tale omissione appare ingiusta e generatrice di legittime
proteste nella benemerita categoria delle vigilatrici di
infanzia.
Per porre rimedio a quanto sopra vi propongo di approvare
la seguente proposta di legge.
| |