| 1. All'articolo 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le disposizioni di cui al primo comma si applicano altresì
alle vigilatrici di infanzia iscritte alla Cassa per le
pensioni ai dipendenti degli enti locali, le quali hanno
diritto, pertanto, a chiedere il riscatto per il triennio
corrispondente al corso di studi seguito per conseguire il
diploma di vigilatrice quando lo stesso sia stato prescritto
per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la
carriera".
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