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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1601
DDL0391-0002
Progetto di legge Camera n. 391 - testo presentato - (DDL11-391)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C391. TESTIPDL
...C391.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC391 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La presentazione nella passata
  legislatura di varie proposte di legge in materia di tutela
  delle minoranze linguistiche ha allarmato non poco i
  sostenitori ad oltranza del principio che l'unità nazionale è
  legata all'uso esclusivo della lingua di Dante, per cui ogni
  accenno di protezione legislativa di altre espressioni
  linguistiche esistenti entro i confini della Repubblica non
  può non tradursi in un pericoloso attentato alla predetta
  unità.
    Non è sfuggito certamente a costoro che, con una
  scolarizzazione che indirizza di fatto l'insegnamento
  dell'educazione linguistica verso il codice della lingua
  ufficiale, ignorando e isolando, quando non condannando e
  combattendo, ogni espressione linguistica locale, per quanto
  viva e ricca di  humus  e di tradizioni culturali, si è
  accentuato, soprattutto negli ultimi
  anni, il declino delle lingue regionali e locali,
  contrassegnato inequivocabilmente dal progressivo restringersi
  del numero dei parlanti.
    Non è tuttavia da ricercarsi solo nell'ordinamento
  scolastico l'origine di tale fenomeno, positivo per coloro cui
  accennavamo poc'anzi, ma per noi distruttivo di immensi valori
  culturali e livellante al punto minimo della coscienza
  linguistica; e non sono neppure da colpevolizzare più di
  quanto vi abbiano agito i cosiddetti  mass media,  la cui
  influenza resta comunque pesante, anche per aver soppiantato
  il peculiare linguaggio interno delle comunità, dalla famiglia
  al casale, dal mercato alla fabbrica, con un gergo subdolo e
  accattivante, rozzo ed impreciso, quando non volgare fin oltre
  i limiti dell'immaginabile.
 
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    La verità è che il risultato dipende dalla scuola e dai
  mass media  forse in misura più evidente di altre forme
  di coercizione del linguaggio, ma è tutto il sistema politico,
  giuridico, amministrativo, culturale ed economico, instaurato
  con l'unità d'Italia e poi allargatosi e radicatosi nel
  tessuto sociale, che va chiamato in causa e per intanto, fatto
  oggetto di correzioni legislative destinate ad arrestare la
  distruzione culturale in travolgente svolgimento ed imprimere
  un netto e provvidenziale cambiamento di rotta al cammino
  linguistico del nostro paese.
    In tal senso, contrari alle proposte di legge finora
  presentate in materia di tutela delle minoranze linguistiche
  ci troviamo anche noi; e per motivi opposti a quelli degli
  italofoni oltranzisti: e cioè perché detta tutela si indirizza
  ad una parte minima dei cittadini italiani, sperequati fra
  parlanti lingue degne di tutela e parlanti dialetti o comunque
  idiomi di valore culturale così irrilevante da non poter
  essere presi in considerazione in un elenco di lingue, queste
  soltanto, da salvare e da promuovere.  E vorremmo pure
  toglierci il sospetto che i cittadini in questa accezione di
  serie A abbiano avvalorato le loro pretese, o quelle che gli
  attribuiscono i loro veri o pretesi rappresentanti, facendo
  appello a politici non più legittimati, ma certo più svegli,
  di altri, o richiamandosi a presupposte superiorità culturali
  che una coscienza libera e democratica non può che rifiutare
  senza tentennamenti.
    E' perciò che noi proponiamo, non già la tutela di poche
  espressioni linguistiche locali, verso le quali non ci pare in
  alcun modo giustificata una politica di privilegio, ma la
  tutela di tutti i patrimoni linguistici regionali e locali,
  uniformandoci in tal modo alle esigenze superiori della
  cultura e della dignità dei cittadini, nessuno escluso, ed
  inoltre all'orientamento chiaramente emerso nel 1981 al
  Parlamento europeo e nel 1984 al Consiglio d'Europa.  Questo in
  particolare è indirizzato ad approvare in termini
  presumibilmente brevi una "Carta europea delle lingue
  regionali e minoritarie", dove i diritti di tali lingue, con
  riferimento esplicito all'insegnamento, ai media ed alle
  attrezzature culturali, alle relazioni con l'amministrazione
  ed alla partecipazione alla vita pubblica, saranno sanciti sia
  in funzione del loro insostituibile valore culturale che dei
  diritti fondamentali dell'uomo.
    Dunque, qualora questa proposta di legge fosse approvata in
  termini non lunghi, essa potrebbe essere la degna risposta
  alle istanze in materia degli organismi europei, quando non
  addirittura, nella più favorevole ed augurabile delle ipotesi,
  anticiparle.
    Ma, prima di passare ad una breve illustrazione dei singoli
  articoli, teniamo a ribadire ancora una volta che la presente
  proposta di legge mira essenzialmente a porre rimedio, per
  quanto ancora lo consentiranno ai danni provocati da 125 anni
  di politica unitaria - e, a tal proposito, le possibilità
  dipenderanno dalla prontezza e dall'adeguatezza della
  legislazione -, ai torti subiti dal patrimonio linguistico del
  nostro paese nelle sue espressioni regionali e locali; e ciò
  senza accordare privilegi particolari ad alcun gruppo
  linguistico, che si tradurrebbe fatalmente in un'ingiusta
  sperequazione ai danni dei rimanenti.  Fanno eccezione a questa
  regola le provvidenze già accordate in materia linguistica al
  francese in Valle d'Aosta, al tedesco in provincia di Bolzano
  ed inoltre al ladino-dolomitico ed allo sloveno nelle province
  di competenza.
    L'articolo 1 della proposta di legge chiarisce il carattere
  globale della tutela del patrimonio linguistico della
  Repubblica.  In ogni regione essa assumerà quelle forme e
  quelle accentuazioni proprie dei distinti caratteri culturali
  locali.
    L'articolo 2 rappresenta l'impegno in campo scolastico, cui
  potrà porre ostacolo, specie agli inizi, l'insufficienza
  numerica di personale preparato ai nuovi compiti; si potrà
  rimediare, almeno parzialmente, mediante il ricorso ad esperti
  extra-scolastici.
    L'articolo 3 è ritenuto di importanza fondamentale per lo
  studio di lingue, di
 
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  letterature e di tradizioni culturali, tenute finora in
  pochissimo conto.  Dalla sua applicazione si attende un
  contributo di sensibile rilievo per l'arricchimento della
  cultura, anche in proiezione europea.
    L'articolo 4 sancisce un'esigenza di grande rilevanza
  pratica per l'applicazione della legge.
    L'articolo 5 nasce dalla necessità di istituzioni
  permanenti per la salvaguardia di valori e di testimonianze
  attinenti alle materie della legge.  Esse dovranno tuttavia
  avere carattere, oltre che di studio, di promozione.
    L'articolo 6 avvia l'attuazione di un più corretto rapporto
  tra cittadini e pubblica amministrazione.
    L'articolo 7 mira a dare pubblicamente forma scritta ai
  toponimi già in uso
  nel linguaggio locale e ad usargli il rispetto dovuto anche
  nel campo della segnaletica.
    L'articolo 8 mira ad una puntuale umanizzazione delle
  trasmissioni radiotelevisive, sottraendole a quel carattere di
  estraneità e di distacco dalla gente, conseguentemente al
  monolinguismo finora praticato salvo rarissime eccezioni.
    L'articolo 9 è anche un esplicito invito al Governo a
  delegare alle regioni quelle materie che esso non potrebbe
  disciplinare con la dovuta aderenza alle realtà locali e nei
  termini temporali previsti dalla legge.
    L'articolo 10 rappresenta l'assolvimento di un dovere verso
  le comunità zingare, portatrici di particolari valori umani e
  culturali.
 
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