| Onorevoli Colleghi! -- La presentazione nella passata
legislatura di varie proposte di legge in materia di tutela
delle minoranze linguistiche ha allarmato non poco i
sostenitori ad oltranza del principio che l'unità nazionale è
legata all'uso esclusivo della lingua di Dante, per cui ogni
accenno di protezione legislativa di altre espressioni
linguistiche esistenti entro i confini della Repubblica non
può non tradursi in un pericoloso attentato alla predetta
unità.
Non è sfuggito certamente a costoro che, con una
scolarizzazione che indirizza di fatto l'insegnamento
dell'educazione linguistica verso il codice della lingua
ufficiale, ignorando e isolando, quando non condannando e
combattendo, ogni espressione linguistica locale, per quanto
viva e ricca di humus e di tradizioni culturali, si è
accentuato, soprattutto negli ultimi
anni, il declino delle lingue regionali e locali,
contrassegnato inequivocabilmente dal progressivo restringersi
del numero dei parlanti.
Non è tuttavia da ricercarsi solo nell'ordinamento
scolastico l'origine di tale fenomeno, positivo per coloro cui
accennavamo poc'anzi, ma per noi distruttivo di immensi valori
culturali e livellante al punto minimo della coscienza
linguistica; e non sono neppure da colpevolizzare più di
quanto vi abbiano agito i cosiddetti mass media, la cui
influenza resta comunque pesante, anche per aver soppiantato
il peculiare linguaggio interno delle comunità, dalla famiglia
al casale, dal mercato alla fabbrica, con un gergo subdolo e
accattivante, rozzo ed impreciso, quando non volgare fin oltre
i limiti dell'immaginabile.
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La verità è che il risultato dipende dalla scuola e dai
mass media forse in misura più evidente di altre forme
di coercizione del linguaggio, ma è tutto il sistema politico,
giuridico, amministrativo, culturale ed economico, instaurato
con l'unità d'Italia e poi allargatosi e radicatosi nel
tessuto sociale, che va chiamato in causa e per intanto, fatto
oggetto di correzioni legislative destinate ad arrestare la
distruzione culturale in travolgente svolgimento ed imprimere
un netto e provvidenziale cambiamento di rotta al cammino
linguistico del nostro paese.
In tal senso, contrari alle proposte di legge finora
presentate in materia di tutela delle minoranze linguistiche
ci troviamo anche noi; e per motivi opposti a quelli degli
italofoni oltranzisti: e cioè perché detta tutela si indirizza
ad una parte minima dei cittadini italiani, sperequati fra
parlanti lingue degne di tutela e parlanti dialetti o comunque
idiomi di valore culturale così irrilevante da non poter
essere presi in considerazione in un elenco di lingue, queste
soltanto, da salvare e da promuovere. E vorremmo pure
toglierci il sospetto che i cittadini in questa accezione di
serie A abbiano avvalorato le loro pretese, o quelle che gli
attribuiscono i loro veri o pretesi rappresentanti, facendo
appello a politici non più legittimati, ma certo più svegli,
di altri, o richiamandosi a presupposte superiorità culturali
che una coscienza libera e democratica non può che rifiutare
senza tentennamenti.
E' perciò che noi proponiamo, non già la tutela di poche
espressioni linguistiche locali, verso le quali non ci pare in
alcun modo giustificata una politica di privilegio, ma la
tutela di tutti i patrimoni linguistici regionali e locali,
uniformandoci in tal modo alle esigenze superiori della
cultura e della dignità dei cittadini, nessuno escluso, ed
inoltre all'orientamento chiaramente emerso nel 1981 al
Parlamento europeo e nel 1984 al Consiglio d'Europa. Questo in
particolare è indirizzato ad approvare in termini
presumibilmente brevi una "Carta europea delle lingue
regionali e minoritarie", dove i diritti di tali lingue, con
riferimento esplicito all'insegnamento, ai media ed alle
attrezzature culturali, alle relazioni con l'amministrazione
ed alla partecipazione alla vita pubblica, saranno sanciti sia
in funzione del loro insostituibile valore culturale che dei
diritti fondamentali dell'uomo.
Dunque, qualora questa proposta di legge fosse approvata in
termini non lunghi, essa potrebbe essere la degna risposta
alle istanze in materia degli organismi europei, quando non
addirittura, nella più favorevole ed augurabile delle ipotesi,
anticiparle.
Ma, prima di passare ad una breve illustrazione dei singoli
articoli, teniamo a ribadire ancora una volta che la presente
proposta di legge mira essenzialmente a porre rimedio, per
quanto ancora lo consentiranno ai danni provocati da 125 anni
di politica unitaria - e, a tal proposito, le possibilità
dipenderanno dalla prontezza e dall'adeguatezza della
legislazione -, ai torti subiti dal patrimonio linguistico del
nostro paese nelle sue espressioni regionali e locali; e ciò
senza accordare privilegi particolari ad alcun gruppo
linguistico, che si tradurrebbe fatalmente in un'ingiusta
sperequazione ai danni dei rimanenti. Fanno eccezione a questa
regola le provvidenze già accordate in materia linguistica al
francese in Valle d'Aosta, al tedesco in provincia di Bolzano
ed inoltre al ladino-dolomitico ed allo sloveno nelle province
di competenza.
L'articolo 1 della proposta di legge chiarisce il carattere
globale della tutela del patrimonio linguistico della
Repubblica. In ogni regione essa assumerà quelle forme e
quelle accentuazioni proprie dei distinti caratteri culturali
locali.
L'articolo 2 rappresenta l'impegno in campo scolastico, cui
potrà porre ostacolo, specie agli inizi, l'insufficienza
numerica di personale preparato ai nuovi compiti; si potrà
rimediare, almeno parzialmente, mediante il ricorso ad esperti
extra-scolastici.
L'articolo 3 è ritenuto di importanza fondamentale per lo
studio di lingue, di
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letterature e di tradizioni culturali, tenute finora in
pochissimo conto. Dalla sua applicazione si attende un
contributo di sensibile rilievo per l'arricchimento della
cultura, anche in proiezione europea.
L'articolo 4 sancisce un'esigenza di grande rilevanza
pratica per l'applicazione della legge.
L'articolo 5 nasce dalla necessità di istituzioni
permanenti per la salvaguardia di valori e di testimonianze
attinenti alle materie della legge. Esse dovranno tuttavia
avere carattere, oltre che di studio, di promozione.
L'articolo 6 avvia l'attuazione di un più corretto rapporto
tra cittadini e pubblica amministrazione.
L'articolo 7 mira a dare pubblicamente forma scritta ai
toponimi già in uso
nel linguaggio locale e ad usargli il rispetto dovuto anche
nel campo della segnaletica.
L'articolo 8 mira ad una puntuale umanizzazione delle
trasmissioni radiotelevisive, sottraendole a quel carattere di
estraneità e di distacco dalla gente, conseguentemente al
monolinguismo finora praticato salvo rarissime eccezioni.
L'articolo 9 è anche un esplicito invito al Governo a
delegare alle regioni quelle materie che esso non potrebbe
disciplinare con la dovuta aderenza alle realtà locali e nei
termini temporali previsti dalla legge.
L'articolo 10 rappresenta l'assolvimento di un dovere verso
le comunità zingare, portatrici di particolari valori umani e
culturali.
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