| 1. La tutela garantita dalla presente legge si applica a
tutti i patrimoni linguistici regionali e locali, alle
letterature regionali e ad ogni forma di espressione culturale
che affondi le proprie radici nel tessuto storico-sociale
delle regioni di appartenenza.
2. La definizione di patrimoni linguistici regionali e
locali comprende, in ogni ambito territoriale, sia la lingua
di uso prevalente, sia le forme locali di essa, sia le
eventuali lingue di gruppi autoctoni minoritari.
3. Le norme della presente legge si applicano pure, qualora
più favorevoli, alla tutela di alcuni gruppi linguistici
prevista da leggi vigenti.
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