| 1. Il Governo adotta, entro sei mesi dalla data della sua
entrata in vigore, le norme di attuazione della presente
legge, delegando anche alle regioni, ove si ritenga opportuno
ai fini di una più rapida applicazione, gli interventi
necessari nelle materie oggetto della presente legge. Tale
termine può essere prorogato ad un anno per le materie di
particolare complessità.
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