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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1613
DDL0391-0002
Relazione Camera n. 391-A (DDL11-391-A)
(suddiviso in 139 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C391A, C1024A, C1268A, C1740A, C1796A, C1986A, C2337A. TESTIPDL
...C391A, C1024A, C1268A, C1740A, C1796A, C1986A, C2337A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC391A ZZ11 ZZRL ZZRM
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    Onorevoli Colleghi! -- Ho l'onore di presentare a
  questo ramo del Parlamento il testo unificato delle proposte
  di legge sulla tutela delle minoranze linguistiche approvato,
  il 30 luglio 1993, dalla Commissione Affari costituzionali in
  sede referente per l'Assemblea.
    Il testo unificato delle varie proposte di legge presentate
  in argomento (391 Tealdi, 1024 Brunetti ed altri, 1268 Delfino
  ed altri, 1740 Boato ed altri, 1796 Bertoli ed altri, 1986
  Renzulli, 2337 D'Alema ed altri) in pratica riproduce con
  poche variazioni quello che nella X leglislatura era stato
  approvato sia in Commissione che in Assemblea e che poi per
  l'anticipato scioglimento del Parlamento non era stato fatto
  oggetto del definitivo esame del Senato.
    Va precisato che il testo Tealdi dovrebbe più correttamente
  far capo alla tutela dei patrimoni linguistici regionali.  Il
  tema peraltro è connesso in qualche modo col testo in
  esame.
    E' tempo che su questo punto il Parlamento decida: tanto
  più che il testo in esame, essendo in larga misura analogo a
  quello già approvato dalla Camera dei Deputati nella X
  legislatura, ha la corsia preferenziale in base all'articolo
  107 del Regolamento e su di esso l'Assemblea ha deliberato la
  procedura di urgenza.  Inoltre, fin dall'VIII legislatura
  ricerche ufficiali svolte per incarico della Camera dei
  Deputati, numerose proposte di legge e discussioni in
  Commissione Affari costituzionali ed in Assemblea si sono
  succedute nel tentativo di dare ulteriore applicazione
  all'articolo 6 della Costituzione.
    Parlo di ulteriore applicazione, di applicazione più estesa
  dell'articolo 6 della Costituzione, dato che l'Assemblea
  Costituente si riferiva per certo alle sole minoranze
  linguistiche che in qualche modo avevano rilievo sotto
  il profilo della stessa politica internazionale (si
  confrontino a riguardo gli atti dell'Assemblea
  Costituente).
    Le problematiche relative ai gruppi linguistici francese
  della Valle d'Aosta, tedesco dell'Alto Adige e sloveno del
  FriuliVenezia Giulia hanno avuto soluzioni parziali od
  organiche ciascuna con strumenti diversi: i francesi della
  Valle d'Aosta nel quadro dello Statuto speciale di autonomia,
  i tedeschi del Sud Tirolo italiano in applicazione di varie
  intese internazionali fra Italia ed Austria, gli sloveni del
  FriuliVenezia Giulia - che attendono ancora una disciplina
  organica della loro tutela - secondo un complesso di
  disposizioni a partire da quelle emanate dal Governo militare
  alleato nel 1945.
    Al di fuori di questo contesto, l'eccezione è costituita da
  un lato dalla tutela accordata (si veda il decreto del
  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, con cui è
  stato approvato il testo unico delle leggi costituzionali
  concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige) ai
  ladini della provincia di Bolzano e dall'altro lato dalla
  tutela accordata alla minoranza alto tedesca Walser della
  Valle d'Aosta (legge costituzionale n. 2 del 16 giugno 1993).
  Relativamente alla lingua ladina, che costituisce la quarta
  lingua nazionale svizzera, ci troviamo nella singolare
  situazione della piena tutela accordata ai ladini dell'Alto
  Adige, della tutela parziale per quelli delle province di
  Trento (si vedano i decreti del Presidente della Repubblica 12
  agosto 1976, n. 667, e 15 luglio 1988, n. 405, recanti norme
  di attuazione dello Statuto del Trentino-Alto Adige) e
  dell'assenza di ogni normativa circa i ladini della provincia
  di Belluno.
 
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    E' da dire peraltro che nonostante la legislazione italiana
  relativamente ai francesi della Valle d'Aosta ed ai tedeschi
  dell'Alto Adige sia in buona misura un esempio in Europa,
  l'insieme di quella legislazione sta in bilico fra la
  concezione ottocentesca della tutela attribuita a minoranze la
  cui nazione madre è ricompresa in altri stati e quella che fa
  capo alla concezione pluralistica del costituzionalismo
  contemporaneo per la quale una minoranza ha diritto a tutela
  di per sé (A.  Pizzorusso).
    Non erano in realtà mancati spiriti illustri lungo tutto il
  Risorgimento italiano a ricordare che unità non doveva
  significare uniformità e che una unità costruita nel rispetto
  delle diversità anche linguistiche presenti in Italia sarebbe
  stata una unità più armoniosa e perciò di legami rafforzati
  (A.  Rosmini).
    Sicché mentre si può sostenere che il testo normativo che
  viene ora presentato all'esame dell'Assemblea è dedicato
  ancora alla ricognizione ed alla tutela dei gruppi linguistici
  che italiani non sono e che pure da lungo tempo sono insediati
  in Italia e per i quali più si attaglia la definizione di
  minoranze etnico-linguistiche, per un'altra parte esso avvia
  una politica culturale dell'Italia finalmente rispettosa della
  varietà linguistica interna, stabilendo fra l'altro la tutela
  delle parlate sarde e friulana che sono, fra quelle neolatine,
  più distanti dall'insieme degli idiomi italiani.  E' chiaro
  peraltro che nella individuazione della minoranza linguistica
  confluiscono non solo fattori linguistici (diversità
  significative rispetto alla lingua maggioritaria o ufficiale,
  letteratura autonoma) ma anche extra-linguistici (numero dei
  parlanti, loro convinzione di parlare una lingua, richiesta
  della tutela) (G.  Frau).  Certamente friulani e sardi da lungo
  tempo reclamano questa tutela: il riconoscimento
  giuridico-politico che avvii forme pertinenti di tutela del
  loro patrimonio linguistico e culturale.
    Lungo questa traiettoria di ampliamento pratico della
  iniziale logica dell'articolo 6 della Costituzione, fino alla
  realizzazione di un armonioso sistema di integrazione fra
  lingue native e lingua ufficiale italiana, è certo prevedibile
  che la prossima tappa non possa che essere costituita da una
  disposizione quadro che riguardi i patrimoni linguistici e
  culturali regionali (M.  Cortelazzo).
    Si può recriminare sul fatto che nonostante la buona
  premessa, posta ancora negli anni della normativa sulla
  programmazione didattica, in materia di rispetto dell'ambiente
  culturale dell'alunno delle scuole elementari, poi in sede di
  approvazione nel 1990 della riforma della scuola elementare
  questa problematica sia stata lasciata cadere completamente.  E
  come non sottolineare lo scarso seguito pratico che hanno
  avuto le disposizioni sulla metodologia didattica, in materia
  di insegnamento della lingua italiana, contenute nel decreto
  ministeriale del 9 febbraio 1979?  Così si può parlare, a
  proposito di questi precedenti, di occasione mancata.
    Questo per certo sarà il punto di attacco della
  legge-quadro sui patrimoni linguistici regionali, che peraltro
  non deve spaventare alcuno (A.  Varvaro).  Tradizioni e
  diversità sono l'anima dei popoli e delle persone (I.  Berlin e
  A. Huxley).  Anzi dovrebbe spaventare l'esatto opposto: la
  cancellazione di tradizioni e diversità e la progressiva
  omologazione dei costumi.  Si creerà così, anche
  inconsapevolmente, il terreno per un nuovo programma di
  dominio globale (P.P. Pasolini)?
    Nel periodo liberale, antecedente il fascismo, in realtà vi
  fu uno sforzo per favorire la conoscenza integrata di storia,
  cultura, tradizioni locali, insieme a quella della nazione
  italiana (ad esempio l'introduzione nella scuola elementare
  dei manualetti di cultura regionale, a cura delle edizioni
  Bemporad), certo non così profondo e qualitativamente
  apprezzabile come sarebbe stato possibile in un quadro di
  unità d'Italia poggiato su una concezione regionalista invece
  che di forte accentramento statale.
    Poi la concezione fascista della nazione e dello Stato non
  ha certo aiutato quel processo di unità nella diversità che
  meglio avrebbe corrisposto alla realtà d'Italia.  La difesa
  della latinità, anche con la
 
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  dotazione di strumenti di valorizzazione degli idiomi locali,
  fu pensata dal regime fascista per contrapporla a culture e
  lingue diverse.  Particolarmente intenso in epoca di insorgenti
  nazionalismi e di contrapposte ideologie è stato l'urto con il
  mondo slavo, cosicché si può parlare oggi di questioni che,
  apertesi al confine orientale dell'Italia con la caduta
  dell'impero austro-ungarico, non sono ancora risolte e non lo
  possono neppure essere se non si assume una logica
  pluralistica (A.  Ara e C. Magris).
    Sul terreno istituzionale, per via di altre stringenti
  ragioni politiche interne ed internazionali, anche il secondo
  dopoguerra - nonostante le buone premesse scritte nella
  Costituzione - non è stato prodigo di frutti.  Il disegno
  regionalista e di autogoverno locale, scritto nella
  Costituzione e rovesciato non di rado nell'organizzazione
  della periferia in funzione del centro, rivela oggi la sua
  crisi.  La ridefinizione dell'unità italiana ha bisogno di
  recuperare lo spirito regionalista ed autonomista della
  Costituzione.  Posta questa premessa è evidente che per le
  questioni di interesse nazionale serve uno Stato forte nelle
  sue competenze, la cui autorevolezza dipenderà certo dalla
  forza morale e politica di Parlamento e Governo ma anche dal
  rilievo e dalla centralità che a queste istituzioni dello
  Stato verranno riservati nell'ordinamento complessivo della
  Repubblica.
    A contrastare questo disegno di ripristino della logica
  pluralistica della Costituzione repubblicana non vale
  sostenere l'opinione che esso metterà l'Italia in condizioni
  di inferiorità di fronte al processo di internazionalizzazione
  che riguarda tutti i campi, compreso quello linguistico.
  Persino la Francia che ha una storia tutta statocentrica in
  questi ultimi anni ha mostrato evidenti segni di apertura alle
  realtà regionali, perfino in campo linguistico-culturale.
  L'internazionalizzazione, infatti, che nel tempo attuale
  significa integrazione regionale-continentale e planetaria,
  richiede la fuoriuscita degli stati dalla logica della
  sovranità esclusivista verso l'alto e verso il basso, pena la
  perdita di efficienza dei sistemi.
    Questa stessa logica vale sul terreno linguistico.
  Peraltro, non si tratta di alcuna forzatura.  Più semplicemente
  è da constatare che non esiste una unica lingua di
  comunicazione ma che quotidianamente milioni di cittadini
  italiani ed europei adoperano più registri o strumenti
  linguistici.  Non c'è ragione dunque di contrastare l'uso di
  strumenti linguistici diversi a livelli differenti di
  comunicazione.  Nonostante la ricerca di "una lingua perfetta"
  di comunicazione ed anche il rispetto per i risultati
  costruttivi che sul terreno linguistico quei tentativi hanno
  prodotto (U.  Eco), resta il fatto che il pluralismo
  linguistico in Europa non è solo una realtà ma non può che
  costituire un dato della futura, auspicabile esperienza
  dell'integrazione europea dopo la storia degli esclusivismi
  culturali degli stati-nazione ottocenteschi.
    La lingua, dunque anche quella materna, è anche la storia
  di quelli che parlano o la parlarono (G.  Leopardi) e la
  rottura invece che l'integrazione fra lingua materna e lingua
  ufficiale o altra contraddice l'esperienza che il bilinguismo
  è una condizione privilegiata (G.I. Ascoli) ed è tempo di
  rompere il provincialismo che vuole le varietà linguistiche
  locali come marchio di idiotismo mentre esse svolgono, anche
  rispetto alla lingua nazionale letteraria, un ruolo di
  arricchimento (G.  Devoto).  La corretta formalizzazione della
  lingua locale può essere davvero lo strumento attraverso cui
  si favorisce il migliore apprendimento della lingua nazionale
  letteraria e poi di qualunque lingua straniera.  Non
  riconoscere questo principio, condiviso dagli studiosi,
  significa ritardare semplicemente la conquista di tutti i
  frutti che si possono cogliere da un corretto svolgimento del
  principio pluralistico anche in campo linguistico.  L'unità
  linguistica italiana non ne scapiterà di certo.
    Sulla scorta dunque delle indagini scientifiche svolte dal
  Parlamento nella VIII legislatura (G.B. Pellegrini e T. De
  Mauro), il testo della proposta di legge approvata dalla
  Commissione Affari costituzionali della Camera distingue, da
 
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  un lato, al comma 1 dell'articolo 1, le lingue e le culture
  delle minoranze di antico insediamento (popolazioni di origine
  albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara) e di
  quelle parlanti ladino, francese, francoprovenzale e occitano
  che sono incontrovertibilmente di ceppo diverso dagli idiomi
  italiani e, dall'altro, al comma 2, la lingua e la cultura
  delle popolazioni sarde e friulane.  La approvazione avvenuta
  alla Camera dei Deputati nella passata legislatura del testo
  su cui fu relatore il Presidente Labriola provocò una certa
  discussione in alcuni settori della cultura italiana.  La
  stessa classificazione delle minoranze, che il testo che viene
  presentato all'esame dell'Assemblea ripropone, è stato oggetto
  di critiche.  E' da dire in premessa che ogni classificazione
  in una materia così complessa può essere criticata (G.
  Barbina).  La distinzione fra le minoranze comprese nel comma 1
  e quelle ricomprese nel comma 2 ha una sua logica, che più
  sotto preciso e che trova completamento nell'intenzione,
  annunciata nel dibattito in Commissione Affari costituzionali
  e richiamata in questa relazione, di procedere ad una
  ulteriore legge-quadro relativa ai patrimoni linguistici e
  culturali regionali.
    Sulla tutela accordata al gruppo di minoranze compreso nel
  comma 1 non c'è stata obiezione, dato che è difficile negarne
  il carattere di minoranze etniche oltreché linguistiche.  Come
  già detto sopra, nel frattempo con legge costituzionale n. 2
  del 1993 la tutela del gruppo germanofono Walser della Valle
  d'Aosta è rientrato nella competenza dello Statuto speciale di
  autonomia di quella regione.
    Circa il caso del friulano e del sardo è da precisare che,
  nella prospettiva di una successiva normativa di tutela dei
  patrimoni linguistici e culturali regionali, non si intende
  qui riproporre la questione della distinzione fra lingue e
  dialetti ma semplicemente notare come, rispetto alla varietà
  degli idiomi italiani, certamente le parlate della Sardegna e
  del Friuli si collocano agli estremi: l'una per la sua forza
  conservativa del latino, collocandosi a mezza strada fra
  l'italiano e le altre aree linguistiche romanze occidentali
  (M.L. Wagner), e l'altra in quanto non appartenente all'area
  linguistica italiana ma a quella ladina (C.  Tagliavini) o
  perlomeno in quanto formatasi, quale lingua neolatina, fra
  l'VIII ed il XIII secolo in netta separazione con l'evoluzione
  dell'area linguistica italiana (G.  Francescato).  Il Friuli
  fino al 1420 era legato al mondo germanico; da qui la sua
  individualità dovuta dunque a ragioni di isolamento storico
  rispetto all'area linguistica italiana.  D'altra parte è del
  tutto evidente l'erosione plateale che esse stanno subendo in
  conseguenza del massivo acculturamento in italiano delle
  giovani generazioni.  In questi due casi si tratta di un
  pericolo di effettiva scomparsa della lingua nativa che,
  possedendo una precisa identità linguistica ben diversa da
  quella italiana, se non riceve un'adeguata tutela viene
  svuotata dall'interno o addirittura letteralmente
  abbandonata.
    Considerazioni a parte merita il caso delle comunità di
  origine zingara che necessiterebbe di una normativa organica
  ed autonoma sulla complessa problematica.  Non si può tacere
  infatti che tutta la normativa in esame è basata sul
  presupposto della stanzialità delle popolazioni a cui si
  applicherà la tutela linguistico-culturale.  Sicché appare del
  tutto evidente la difficoltà della sua applicazione alle
  popolazioni Rom e Sinti.  Si può comunque sostenere che in ogni
  caso, ferme restando le diposizioni già emanate per la
  scolarizzazione di quelle popolazioni, si tratta di lasciare
  da un lato all'autonomia delle regioni la definizione dei
  criteri per l'adozione del decreto di tutela e dall'altro al
  Governo di valutare appieno la particolare situazione di
  erogazione del servizio scolastico, nel caso di specie.
    Le polemiche hanno riguardato infine il rischio di rottura
  dell'unità linguistica italiana o dell'unità italiana
  tout-court  (N.  Tranfaglia, V. Castronovo), la futilità
  se non addirittura il carattere di spreco che assumerebbe un
  simile sforzo legislativo di tutela (C.  Sgorlon), la
  contrarietà a presunti privilegi che si venivano ad attribuire
  a friulani e sardi, rispetto alle altre
 
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  lingue locali italiane (M.  Cortelazzo).  Non mancarono
  peraltro le voci in difesa di quel testo che, per quanto
  perfettibile, costituiva una risposta ad una domanda che è
  coeva all'unità d'Italia e che non rappresenta certo alcun
  rischio di disgregazione del Paese, né sul piano
  storicopolitico né su quello linguistico (L.M. Lombardi
  Satriani, T. De Mauro).  In questo ultimo anno sarà oramai
  divenuto evidente a tutti che i rischi di spaccatura del Paese
  hanno invece origine nella occupazione partitocratica dello
  Stato ed in un inutile ed inefficiente centralismo, come aveva
  ben previsto Sturzo nell'immediato periodo
  post- Costituzione del 1948.
    Circa il carattere di spreco è ben singolare che venga
  affacciata questa tesi in una società opulenta che spreca
  risorse economiche enormi per futili obiettivi e proprio da
  parte di uomini di cultura che ben sanno come la lingua sia
  epifenomeno di tutto un mondo.  Essi dovrebbero per primi
  comprendere che l'accelerazione della scomparsa di questi
  mondi o anche semplicemente l'assistere ignavi alla loro
  frantumazione costituisce una colpevole partecipazione
  all'impoverimento complessivo dell'umanità.
    Posta questa premessa, la legge-quadro in esame, in attesa
  che alcune questioni abbiano una più precisa definizione dalla
  stessa revisione dell'impianto regionalista dell'Italia, che è
  uno dei temi all'ordine del giorno della Commissione
  bicamerale istituita con la legge costituzionale n. 1 del 29
  aprile 1993, stabilisce anche una ripartizione di competenze
  fra Stato e regioni in materia di tutela delle minoranze
  linguistiche.  Questo punto riveste un ruolo importante per
  l'ordinato sviluppo applicativo dell'articolo 6 della
  Costituzione, essendo questo in qualche modo il segnale del
  progressivo passaggio dalla rilevanza internazionale a quella
  interna della problematica delle minoranze linguistiche.
    La ripartizione di competenze delineata nel testo in esame
  prevede che lo Stato organizzi il sistema scolastico (articoli
  3, 4 e 5) tenendo conto della scelta che verrà operata da
  studenti e genitori circa l'uso scolastico e l'apprendimento
  della lingua locale, anche in previsione della riforma della
  scuola secondaria superiore che accentuerà gli spazi di
  autonomia dei singoli istituti, compartecipi, entro limiti
  prefissati, alle spese che gli enti locali sosterranno per
  l'applicazione della presente legge che in particolare
  riguardano l'uso della lingua locale nella toponomastica
  (articoli 14 e 18), consenta il ripristino degli antichi
  cognomi se i cittadini lo richiederanno (articolo 10), tenga
  conto in sede di convenzione con la RAI della qualificazione
  dei servizi radiotelevisivi a livello regionale in lingua
  locale (articolo 11), riconosca all'autonomia delle sedi
  universitarie lo sviluppo di strutture ed attività di ricerca
  sul patrimonio culturale e linguistico delle minoranze e la
  predisposizione di idonee articolazioni dei percorsi
  universitari di formazione del personale insegnante (articolo
  5), emani le norme regolamentari di applicazione della legge
  entro sei mesi dalla sua entrata in vigore (articolo 16).
    Alle regioni compete: l'individuazione dei territori dei
  Comuni ove avrà vigore la tutela (articolo 2); il sostegno a
  loro spese delle associazioni morali di promozione della
  lingua e della cultura delle minoranze linguistiche; la
  stipula eventuale di convenzioni con la RAI-TV o le emittenti
  private per qualificare i servizi in lingua minoritaria
  (articoli 11 e 13); la costituzione di istituti o la creazione
  di sezioni autonome nell'ambito di istituti culturali già
  esistenti che abbiano per obiettivo la salvaguardia delle
  tradizioni linguistiche e culturali delle minoranze ammesse a
  tutela (articolo 15), oltre all'impegno di un generale
  adeguamento della propria legislazione ai principi stabiliti
  da questa legge (articolo 12).
    Sono fatte salve infine le disposizioni relative ai gruppi
  linguistici tutelati dagli statuti del Trentino-Alto Adige e
  della Valle d'Aosta e quelle sugli sloveni del Friuli-Venezia
  Giulia, mentre la provincia autonoma di Trento è autorizzata
  ad applicare questa legge ai ladini residenti sul proprio
  territorio; più in generale, le regioni indicate sono
  autorizzate a recepire eventuali disposizioni più favorevoli
  qui contenute, rispetto alle norme degli statuti speciali
  (articolo 17).
 
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    Gli enti locali possono a loro spese consentire l'uso della
  lingua locale nei consessi democratici e la stampa bilingue
  degli atti (articoli 6 e 7), fermo restando che hanno valore
  legale solo gli atti redatti in lingua italiana; nei limiti
  delle piante organiche approvate per i servizi che richiedono
  contatto con il pubblico possono stabilire che il personale
  conosca anche la lingua locale (articolo 8); sulla base delle
  modalità definite dalla legge regionale, i comuni possono
  ripristinare i toponomi tradizionali (articolo 9).
    Circa l'aspetto finanziario va notato che la fissazione di
  un tetto massimo di spese a carico dello Stato, la
  valorizzazione di un meccanismo di partecipazione finanziario
  degli enti locali ed il rinvio alle finanze ordinarie delle
  regioni per la tutela delle minoranze linguistiche assicurano
  circa la serietà e rigorosità dello sforzo economico di parte
  pubblica.
    In conclusione va sottolineato l'equilibrio della normativa
  in esame: equilibrio che non attiene solo alla "virtù della
  leggerezza" che dovrebbe essere condotta nel secolo venturo,
  rispetto alla pesantezza della storia del secolo che sta per
  chiudersi (I.  Calvino); equilibrio che significa giusta
  considerazione che il principio di eguaglianza non richiede
  solamente parità di trattamento di tutti i cittadini ma anche
  reale considerazione delle differenze che coinvolgono singoli
  e gruppi sociali di fronte allo Stato.  Cosicché la
  considerazione del diritto all'uso della propria lingua nativa
  viene associata alla considerazione
  che esso si esprime dentro la vita di relazione sociale
  nelle comunità culturali e linguistiche presenti in Italia.
  Queste comunità culturali e linguistiche sarebbero dunque
  delle formazioni sociali ai sensi dell'articolo 2 della
  Costituzione (C.  Mortati); equilibrio che, peraltro, impone di
  considerare queste formazioni sociali come dato storico per
  l'impostazione della delimitazione del territorio nel cui
  ambito si applicherà la tutela ma che non è mai assunto come
  dato assoluto per elevare barriere dentro il territorio dello
  Stato.  Il diritto alla tutela della propria lingua e cultura,
  infatti, è sostenuto nel rispetto rigoroso della libertà degli
  altri e in particolare evitando ogni forma di vantaggio o di
  privilegio per le minoranze linguistiche sotto la forma di
  barriere alla libera circolazione di ogni cittadino sul
  territorio dello Stato.
    Quindi si può ben sostenere che la normativa che qui viene
  presentata all'esame dell'Assemblea si inserisce in quel
  filone del diritto pubblico interno rivolto ad esplorare le
  strade di un effettivo pluralismo, che appare in sintonia con
  il compito storico di organizzare la convivenza pluralistica
  in Europa.  L'approvazione del testo in esame porrebbe in
  questo campo l'Italia fra i Paesi più avanzati in Europa ed in
  sintonia con i migliori documenti approvati in questi anni dal
  Parlamento Europeo e dal Consiglio d'Europa (G.  Arfè).
                               Danilo  BERTOLI,  Relatore.
 
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