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Onorevoli Colleghi! -- Ho l'onore di presentare a
questo ramo del Parlamento il testo unificato delle proposte
di legge sulla tutela delle minoranze linguistiche approvato,
il 30 luglio 1993, dalla Commissione Affari costituzionali in
sede referente per l'Assemblea.
Il testo unificato delle varie proposte di legge presentate
in argomento (391 Tealdi, 1024 Brunetti ed altri, 1268 Delfino
ed altri, 1740 Boato ed altri, 1796 Bertoli ed altri, 1986
Renzulli, 2337 D'Alema ed altri) in pratica riproduce con
poche variazioni quello che nella X leglislatura era stato
approvato sia in Commissione che in Assemblea e che poi per
l'anticipato scioglimento del Parlamento non era stato fatto
oggetto del definitivo esame del Senato.
Va precisato che il testo Tealdi dovrebbe più correttamente
far capo alla tutela dei patrimoni linguistici regionali. Il
tema peraltro è connesso in qualche modo col testo in
esame.
E' tempo che su questo punto il Parlamento decida: tanto
più che il testo in esame, essendo in larga misura analogo a
quello già approvato dalla Camera dei Deputati nella X
legislatura, ha la corsia preferenziale in base all'articolo
107 del Regolamento e su di esso l'Assemblea ha deliberato la
procedura di urgenza. Inoltre, fin dall'VIII legislatura
ricerche ufficiali svolte per incarico della Camera dei
Deputati, numerose proposte di legge e discussioni in
Commissione Affari costituzionali ed in Assemblea si sono
succedute nel tentativo di dare ulteriore applicazione
all'articolo 6 della Costituzione.
Parlo di ulteriore applicazione, di applicazione più estesa
dell'articolo 6 della Costituzione, dato che l'Assemblea
Costituente si riferiva per certo alle sole minoranze
linguistiche che in qualche modo avevano rilievo sotto
il profilo della stessa politica internazionale (si
confrontino a riguardo gli atti dell'Assemblea
Costituente).
Le problematiche relative ai gruppi linguistici francese
della Valle d'Aosta, tedesco dell'Alto Adige e sloveno del
FriuliVenezia Giulia hanno avuto soluzioni parziali od
organiche ciascuna con strumenti diversi: i francesi della
Valle d'Aosta nel quadro dello Statuto speciale di autonomia,
i tedeschi del Sud Tirolo italiano in applicazione di varie
intese internazionali fra Italia ed Austria, gli sloveni del
FriuliVenezia Giulia - che attendono ancora una disciplina
organica della loro tutela - secondo un complesso di
disposizioni a partire da quelle emanate dal Governo militare
alleato nel 1945.
Al di fuori di questo contesto, l'eccezione è costituita da
un lato dalla tutela accordata (si veda il decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, con cui è
stato approvato il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige) ai
ladini della provincia di Bolzano e dall'altro lato dalla
tutela accordata alla minoranza alto tedesca Walser della
Valle d'Aosta (legge costituzionale n. 2 del 16 giugno 1993).
Relativamente alla lingua ladina, che costituisce la quarta
lingua nazionale svizzera, ci troviamo nella singolare
situazione della piena tutela accordata ai ladini dell'Alto
Adige, della tutela parziale per quelli delle province di
Trento (si vedano i decreti del Presidente della Repubblica 12
agosto 1976, n. 667, e 15 luglio 1988, n. 405, recanti norme
di attuazione dello Statuto del Trentino-Alto Adige) e
dell'assenza di ogni normativa circa i ladini della provincia
di Belluno.
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E' da dire peraltro che nonostante la legislazione italiana
relativamente ai francesi della Valle d'Aosta ed ai tedeschi
dell'Alto Adige sia in buona misura un esempio in Europa,
l'insieme di quella legislazione sta in bilico fra la
concezione ottocentesca della tutela attribuita a minoranze la
cui nazione madre è ricompresa in altri stati e quella che fa
capo alla concezione pluralistica del costituzionalismo
contemporaneo per la quale una minoranza ha diritto a tutela
di per sé (A. Pizzorusso).
Non erano in realtà mancati spiriti illustri lungo tutto il
Risorgimento italiano a ricordare che unità non doveva
significare uniformità e che una unità costruita nel rispetto
delle diversità anche linguistiche presenti in Italia sarebbe
stata una unità più armoniosa e perciò di legami rafforzati
(A. Rosmini).
Sicché mentre si può sostenere che il testo normativo che
viene ora presentato all'esame dell'Assemblea è dedicato
ancora alla ricognizione ed alla tutela dei gruppi linguistici
che italiani non sono e che pure da lungo tempo sono insediati
in Italia e per i quali più si attaglia la definizione di
minoranze etnico-linguistiche, per un'altra parte esso avvia
una politica culturale dell'Italia finalmente rispettosa della
varietà linguistica interna, stabilendo fra l'altro la tutela
delle parlate sarde e friulana che sono, fra quelle neolatine,
più distanti dall'insieme degli idiomi italiani. E' chiaro
peraltro che nella individuazione della minoranza linguistica
confluiscono non solo fattori linguistici (diversità
significative rispetto alla lingua maggioritaria o ufficiale,
letteratura autonoma) ma anche extra-linguistici (numero dei
parlanti, loro convinzione di parlare una lingua, richiesta
della tutela) (G. Frau). Certamente friulani e sardi da lungo
tempo reclamano questa tutela: il riconoscimento
giuridico-politico che avvii forme pertinenti di tutela del
loro patrimonio linguistico e culturale.
Lungo questa traiettoria di ampliamento pratico della
iniziale logica dell'articolo 6 della Costituzione, fino alla
realizzazione di un armonioso sistema di integrazione fra
lingue native e lingua ufficiale italiana, è certo prevedibile
che la prossima tappa non possa che essere costituita da una
disposizione quadro che riguardi i patrimoni linguistici e
culturali regionali (M. Cortelazzo).
Si può recriminare sul fatto che nonostante la buona
premessa, posta ancora negli anni della normativa sulla
programmazione didattica, in materia di rispetto dell'ambiente
culturale dell'alunno delle scuole elementari, poi in sede di
approvazione nel 1990 della riforma della scuola elementare
questa problematica sia stata lasciata cadere completamente. E
come non sottolineare lo scarso seguito pratico che hanno
avuto le disposizioni sulla metodologia didattica, in materia
di insegnamento della lingua italiana, contenute nel decreto
ministeriale del 9 febbraio 1979? Così si può parlare, a
proposito di questi precedenti, di occasione mancata.
Questo per certo sarà il punto di attacco della
legge-quadro sui patrimoni linguistici regionali, che peraltro
non deve spaventare alcuno (A. Varvaro). Tradizioni e
diversità sono l'anima dei popoli e delle persone (I. Berlin e
A. Huxley). Anzi dovrebbe spaventare l'esatto opposto: la
cancellazione di tradizioni e diversità e la progressiva
omologazione dei costumi. Si creerà così, anche
inconsapevolmente, il terreno per un nuovo programma di
dominio globale (P.P. Pasolini)?
Nel periodo liberale, antecedente il fascismo, in realtà vi
fu uno sforzo per favorire la conoscenza integrata di storia,
cultura, tradizioni locali, insieme a quella della nazione
italiana (ad esempio l'introduzione nella scuola elementare
dei manualetti di cultura regionale, a cura delle edizioni
Bemporad), certo non così profondo e qualitativamente
apprezzabile come sarebbe stato possibile in un quadro di
unità d'Italia poggiato su una concezione regionalista invece
che di forte accentramento statale.
Poi la concezione fascista della nazione e dello Stato non
ha certo aiutato quel processo di unità nella diversità che
meglio avrebbe corrisposto alla realtà d'Italia. La difesa
della latinità, anche con la
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dotazione di strumenti di valorizzazione degli idiomi locali,
fu pensata dal regime fascista per contrapporla a culture e
lingue diverse. Particolarmente intenso in epoca di insorgenti
nazionalismi e di contrapposte ideologie è stato l'urto con il
mondo slavo, cosicché si può parlare oggi di questioni che,
apertesi al confine orientale dell'Italia con la caduta
dell'impero austro-ungarico, non sono ancora risolte e non lo
possono neppure essere se non si assume una logica
pluralistica (A. Ara e C. Magris).
Sul terreno istituzionale, per via di altre stringenti
ragioni politiche interne ed internazionali, anche il secondo
dopoguerra - nonostante le buone premesse scritte nella
Costituzione - non è stato prodigo di frutti. Il disegno
regionalista e di autogoverno locale, scritto nella
Costituzione e rovesciato non di rado nell'organizzazione
della periferia in funzione del centro, rivela oggi la sua
crisi. La ridefinizione dell'unità italiana ha bisogno di
recuperare lo spirito regionalista ed autonomista della
Costituzione. Posta questa premessa è evidente che per le
questioni di interesse nazionale serve uno Stato forte nelle
sue competenze, la cui autorevolezza dipenderà certo dalla
forza morale e politica di Parlamento e Governo ma anche dal
rilievo e dalla centralità che a queste istituzioni dello
Stato verranno riservati nell'ordinamento complessivo della
Repubblica.
A contrastare questo disegno di ripristino della logica
pluralistica della Costituzione repubblicana non vale
sostenere l'opinione che esso metterà l'Italia in condizioni
di inferiorità di fronte al processo di internazionalizzazione
che riguarda tutti i campi, compreso quello linguistico.
Persino la Francia che ha una storia tutta statocentrica in
questi ultimi anni ha mostrato evidenti segni di apertura alle
realtà regionali, perfino in campo linguistico-culturale.
L'internazionalizzazione, infatti, che nel tempo attuale
significa integrazione regionale-continentale e planetaria,
richiede la fuoriuscita degli stati dalla logica della
sovranità esclusivista verso l'alto e verso il basso, pena la
perdita di efficienza dei sistemi.
Questa stessa logica vale sul terreno linguistico.
Peraltro, non si tratta di alcuna forzatura. Più semplicemente
è da constatare che non esiste una unica lingua di
comunicazione ma che quotidianamente milioni di cittadini
italiani ed europei adoperano più registri o strumenti
linguistici. Non c'è ragione dunque di contrastare l'uso di
strumenti linguistici diversi a livelli differenti di
comunicazione. Nonostante la ricerca di "una lingua perfetta"
di comunicazione ed anche il rispetto per i risultati
costruttivi che sul terreno linguistico quei tentativi hanno
prodotto (U. Eco), resta il fatto che il pluralismo
linguistico in Europa non è solo una realtà ma non può che
costituire un dato della futura, auspicabile esperienza
dell'integrazione europea dopo la storia degli esclusivismi
culturali degli stati-nazione ottocenteschi.
La lingua, dunque anche quella materna, è anche la storia
di quelli che parlano o la parlarono (G. Leopardi) e la
rottura invece che l'integrazione fra lingua materna e lingua
ufficiale o altra contraddice l'esperienza che il bilinguismo
è una condizione privilegiata (G.I. Ascoli) ed è tempo di
rompere il provincialismo che vuole le varietà linguistiche
locali come marchio di idiotismo mentre esse svolgono, anche
rispetto alla lingua nazionale letteraria, un ruolo di
arricchimento (G. Devoto). La corretta formalizzazione della
lingua locale può essere davvero lo strumento attraverso cui
si favorisce il migliore apprendimento della lingua nazionale
letteraria e poi di qualunque lingua straniera. Non
riconoscere questo principio, condiviso dagli studiosi,
significa ritardare semplicemente la conquista di tutti i
frutti che si possono cogliere da un corretto svolgimento del
principio pluralistico anche in campo linguistico. L'unità
linguistica italiana non ne scapiterà di certo.
Sulla scorta dunque delle indagini scientifiche svolte dal
Parlamento nella VIII legislatura (G.B. Pellegrini e T. De
Mauro), il testo della proposta di legge approvata dalla
Commissione Affari costituzionali della Camera distingue, da
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un lato, al comma 1 dell'articolo 1, le lingue e le culture
delle minoranze di antico insediamento (popolazioni di origine
albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara) e di
quelle parlanti ladino, francese, francoprovenzale e occitano
che sono incontrovertibilmente di ceppo diverso dagli idiomi
italiani e, dall'altro, al comma 2, la lingua e la cultura
delle popolazioni sarde e friulane. La approvazione avvenuta
alla Camera dei Deputati nella passata legislatura del testo
su cui fu relatore il Presidente Labriola provocò una certa
discussione in alcuni settori della cultura italiana. La
stessa classificazione delle minoranze, che il testo che viene
presentato all'esame dell'Assemblea ripropone, è stato oggetto
di critiche. E' da dire in premessa che ogni classificazione
in una materia così complessa può essere criticata (G.
Barbina). La distinzione fra le minoranze comprese nel comma 1
e quelle ricomprese nel comma 2 ha una sua logica, che più
sotto preciso e che trova completamento nell'intenzione,
annunciata nel dibattito in Commissione Affari costituzionali
e richiamata in questa relazione, di procedere ad una
ulteriore legge-quadro relativa ai patrimoni linguistici e
culturali regionali.
Sulla tutela accordata al gruppo di minoranze compreso nel
comma 1 non c'è stata obiezione, dato che è difficile negarne
il carattere di minoranze etniche oltreché linguistiche. Come
già detto sopra, nel frattempo con legge costituzionale n. 2
del 1993 la tutela del gruppo germanofono Walser della Valle
d'Aosta è rientrato nella competenza dello Statuto speciale di
autonomia di quella regione.
Circa il caso del friulano e del sardo è da precisare che,
nella prospettiva di una successiva normativa di tutela dei
patrimoni linguistici e culturali regionali, non si intende
qui riproporre la questione della distinzione fra lingue e
dialetti ma semplicemente notare come, rispetto alla varietà
degli idiomi italiani, certamente le parlate della Sardegna e
del Friuli si collocano agli estremi: l'una per la sua forza
conservativa del latino, collocandosi a mezza strada fra
l'italiano e le altre aree linguistiche romanze occidentali
(M.L. Wagner), e l'altra in quanto non appartenente all'area
linguistica italiana ma a quella ladina (C. Tagliavini) o
perlomeno in quanto formatasi, quale lingua neolatina, fra
l'VIII ed il XIII secolo in netta separazione con l'evoluzione
dell'area linguistica italiana (G. Francescato). Il Friuli
fino al 1420 era legato al mondo germanico; da qui la sua
individualità dovuta dunque a ragioni di isolamento storico
rispetto all'area linguistica italiana. D'altra parte è del
tutto evidente l'erosione plateale che esse stanno subendo in
conseguenza del massivo acculturamento in italiano delle
giovani generazioni. In questi due casi si tratta di un
pericolo di effettiva scomparsa della lingua nativa che,
possedendo una precisa identità linguistica ben diversa da
quella italiana, se non riceve un'adeguata tutela viene
svuotata dall'interno o addirittura letteralmente
abbandonata.
Considerazioni a parte merita il caso delle comunità di
origine zingara che necessiterebbe di una normativa organica
ed autonoma sulla complessa problematica. Non si può tacere
infatti che tutta la normativa in esame è basata sul
presupposto della stanzialità delle popolazioni a cui si
applicherà la tutela linguistico-culturale. Sicché appare del
tutto evidente la difficoltà della sua applicazione alle
popolazioni Rom e Sinti. Si può comunque sostenere che in ogni
caso, ferme restando le diposizioni già emanate per la
scolarizzazione di quelle popolazioni, si tratta di lasciare
da un lato all'autonomia delle regioni la definizione dei
criteri per l'adozione del decreto di tutela e dall'altro al
Governo di valutare appieno la particolare situazione di
erogazione del servizio scolastico, nel caso di specie.
Le polemiche hanno riguardato infine il rischio di rottura
dell'unità linguistica italiana o dell'unità italiana
tout-court (N. Tranfaglia, V. Castronovo), la futilità
se non addirittura il carattere di spreco che assumerebbe un
simile sforzo legislativo di tutela (C. Sgorlon), la
contrarietà a presunti privilegi che si venivano ad attribuire
a friulani e sardi, rispetto alle altre
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lingue locali italiane (M. Cortelazzo). Non mancarono
peraltro le voci in difesa di quel testo che, per quanto
perfettibile, costituiva una risposta ad una domanda che è
coeva all'unità d'Italia e che non rappresenta certo alcun
rischio di disgregazione del Paese, né sul piano
storicopolitico né su quello linguistico (L.M. Lombardi
Satriani, T. De Mauro). In questo ultimo anno sarà oramai
divenuto evidente a tutti che i rischi di spaccatura del Paese
hanno invece origine nella occupazione partitocratica dello
Stato ed in un inutile ed inefficiente centralismo, come aveva
ben previsto Sturzo nell'immediato periodo
post- Costituzione del 1948.
Circa il carattere di spreco è ben singolare che venga
affacciata questa tesi in una società opulenta che spreca
risorse economiche enormi per futili obiettivi e proprio da
parte di uomini di cultura che ben sanno come la lingua sia
epifenomeno di tutto un mondo. Essi dovrebbero per primi
comprendere che l'accelerazione della scomparsa di questi
mondi o anche semplicemente l'assistere ignavi alla loro
frantumazione costituisce una colpevole partecipazione
all'impoverimento complessivo dell'umanità.
Posta questa premessa, la legge-quadro in esame, in attesa
che alcune questioni abbiano una più precisa definizione dalla
stessa revisione dell'impianto regionalista dell'Italia, che è
uno dei temi all'ordine del giorno della Commissione
bicamerale istituita con la legge costituzionale n. 1 del 29
aprile 1993, stabilisce anche una ripartizione di competenze
fra Stato e regioni in materia di tutela delle minoranze
linguistiche. Questo punto riveste un ruolo importante per
l'ordinato sviluppo applicativo dell'articolo 6 della
Costituzione, essendo questo in qualche modo il segnale del
progressivo passaggio dalla rilevanza internazionale a quella
interna della problematica delle minoranze linguistiche.
La ripartizione di competenze delineata nel testo in esame
prevede che lo Stato organizzi il sistema scolastico (articoli
3, 4 e 5) tenendo conto della scelta che verrà operata da
studenti e genitori circa l'uso scolastico e l'apprendimento
della lingua locale, anche in previsione della riforma della
scuola secondaria superiore che accentuerà gli spazi di
autonomia dei singoli istituti, compartecipi, entro limiti
prefissati, alle spese che gli enti locali sosterranno per
l'applicazione della presente legge che in particolare
riguardano l'uso della lingua locale nella toponomastica
(articoli 14 e 18), consenta il ripristino degli antichi
cognomi se i cittadini lo richiederanno (articolo 10), tenga
conto in sede di convenzione con la RAI della qualificazione
dei servizi radiotelevisivi a livello regionale in lingua
locale (articolo 11), riconosca all'autonomia delle sedi
universitarie lo sviluppo di strutture ed attività di ricerca
sul patrimonio culturale e linguistico delle minoranze e la
predisposizione di idonee articolazioni dei percorsi
universitari di formazione del personale insegnante (articolo
5), emani le norme regolamentari di applicazione della legge
entro sei mesi dalla sua entrata in vigore (articolo 16).
Alle regioni compete: l'individuazione dei territori dei
Comuni ove avrà vigore la tutela (articolo 2); il sostegno a
loro spese delle associazioni morali di promozione della
lingua e della cultura delle minoranze linguistiche; la
stipula eventuale di convenzioni con la RAI-TV o le emittenti
private per qualificare i servizi in lingua minoritaria
(articoli 11 e 13); la costituzione di istituti o la creazione
di sezioni autonome nell'ambito di istituti culturali già
esistenti che abbiano per obiettivo la salvaguardia delle
tradizioni linguistiche e culturali delle minoranze ammesse a
tutela (articolo 15), oltre all'impegno di un generale
adeguamento della propria legislazione ai principi stabiliti
da questa legge (articolo 12).
Sono fatte salve infine le disposizioni relative ai gruppi
linguistici tutelati dagli statuti del Trentino-Alto Adige e
della Valle d'Aosta e quelle sugli sloveni del Friuli-Venezia
Giulia, mentre la provincia autonoma di Trento è autorizzata
ad applicare questa legge ai ladini residenti sul proprio
territorio; più in generale, le regioni indicate sono
autorizzate a recepire eventuali disposizioni più favorevoli
qui contenute, rispetto alle norme degli statuti speciali
(articolo 17).
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Gli enti locali possono a loro spese consentire l'uso della
lingua locale nei consessi democratici e la stampa bilingue
degli atti (articoli 6 e 7), fermo restando che hanno valore
legale solo gli atti redatti in lingua italiana; nei limiti
delle piante organiche approvate per i servizi che richiedono
contatto con il pubblico possono stabilire che il personale
conosca anche la lingua locale (articolo 8); sulla base delle
modalità definite dalla legge regionale, i comuni possono
ripristinare i toponomi tradizionali (articolo 9).
Circa l'aspetto finanziario va notato che la fissazione di
un tetto massimo di spese a carico dello Stato, la
valorizzazione di un meccanismo di partecipazione finanziario
degli enti locali ed il rinvio alle finanze ordinarie delle
regioni per la tutela delle minoranze linguistiche assicurano
circa la serietà e rigorosità dello sforzo economico di parte
pubblica.
In conclusione va sottolineato l'equilibrio della normativa
in esame: equilibrio che non attiene solo alla "virtù della
leggerezza" che dovrebbe essere condotta nel secolo venturo,
rispetto alla pesantezza della storia del secolo che sta per
chiudersi (I. Calvino); equilibrio che significa giusta
considerazione che il principio di eguaglianza non richiede
solamente parità di trattamento di tutti i cittadini ma anche
reale considerazione delle differenze che coinvolgono singoli
e gruppi sociali di fronte allo Stato. Cosicché la
considerazione del diritto all'uso della propria lingua nativa
viene associata alla considerazione
che esso si esprime dentro la vita di relazione sociale
nelle comunità culturali e linguistiche presenti in Italia.
Queste comunità culturali e linguistiche sarebbero dunque
delle formazioni sociali ai sensi dell'articolo 2 della
Costituzione (C. Mortati); equilibrio che, peraltro, impone di
considerare queste formazioni sociali come dato storico per
l'impostazione della delimitazione del territorio nel cui
ambito si applicherà la tutela ma che non è mai assunto come
dato assoluto per elevare barriere dentro il territorio dello
Stato. Il diritto alla tutela della propria lingua e cultura,
infatti, è sostenuto nel rispetto rigoroso della libertà degli
altri e in particolare evitando ogni forma di vantaggio o di
privilegio per le minoranze linguistiche sotto la forma di
barriere alla libera circolazione di ogni cittadino sul
territorio dello Stato.
Quindi si può ben sostenere che la normativa che qui viene
presentata all'esame dell'Assemblea si inserisce in quel
filone del diritto pubblico interno rivolto ad esplorare le
strade di un effettivo pluralismo, che appare in sintonia con
il compito storico di organizzare la convivenza pluralistica
in Europa. L'approvazione del testo in esame porrebbe in
questo campo l'Italia fra i Paesi più avanzati in Europa ed in
sintonia con i migliori documenti approvati in questi anni dal
Parlamento Europeo e dal Consiglio d'Europa (G. Arfè).
Danilo BERTOLI, Relatore.
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