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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1616
DDL0391-0005
Relazione Camera n. 391-A (DDL11-391-A)
(suddiviso in 139 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C391A, C1024A, C1268A, C1740A, C1796A, C1986A, C2337A. TESTIPDL
...C391A, C1024A, C1268A, C1740A, C1796A, C1986A, C2337A.
...TESTO UNIFICATO della Commissione -- Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC391A ZZ11 ZZPD ZZRM
    1.  Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del
  presidente della giunta regionale di cui al comma 2
 
                              Pag. 11
 
  dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede
  l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per
  lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola
  materna; nelle scuole elementari devono essere garantiti
  l'alfabetizzazione nella lingua minoritaria e nella lingua
  italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive
  dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli
  argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle
  comunità locali.
    2.  Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni di
  cui al comma 1 è previsto l'insegnamento della lingua locale a
  richiesta degli interessati.
    3.  I programmi e gli orari relativi alla educazione
  linguistica sono fissati con decreto del Ministro della
  pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
  pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità
  in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di
  materiale didattico.
    4.  Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa
  consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di
  natura associativa, interessate alla valorizzazione della
  lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione
  del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti
  negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo
  2.
    5.  Il decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e
  modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non
  intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la
  richiesta di cui al comma 2.
    6.  Con il decreto di cui al comma 3 sono inoltre definiti i
  requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza
  italiana, per la nomina degli insegnanti che possono, ove
  necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga
  alle norme generali sul conferimento degli incarichi di
  insegnamento, nei limiti dei posti disponibili.
 
DATA=931028 FASCID=DDL11-391-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0391 TOTPAG=0040 TOTDOC=0139 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=030 PAGFIN=0011 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=039100A00 FASCIDC=11DDL0391 A SORTNAV=0039100A000 00000 ZZDDLC391A NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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