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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1644
DDL0391-0033
Relazione Camera n. 391-A (DDL11-391-A)
(suddiviso in 139 Unità Documento)
Unità Documento n.33 (che inizia a pag.19 dello stampato)
...C391A, C1024A, C1268A, C1740A, C1796A, C1986A, C2337A. TESTIPDL
...C391A, C1024A, C1268A, C1740A, C1796A, C1986A, C2337A.
...n. 1024, d'iniziativa dei deputati Brunetti ed altri --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC391A ZZ11 ZZPD ZZRM
    1.  Nelle scuoie materne dei comuni indicati nel decreto del
  presidente della giunta regionale di cui al comma 2
  dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede
  l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per
  lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola
  materna; nelle scuole elementari dovranno essere garantiti
  l'alfabetizzazione nella lingua minoritaria e nella lingua
  italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive
  dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli
  argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle
  comunità locali.
    2.  Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni può
  essere previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta
  degli interessati.
    3.  I programmi e gli orari relativi alla educazione
  linguistica saranno fissati con decreto del Ministro della
  pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
  pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità
  in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di
  materiale didattico.
    4.  Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa
  consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di
  natura associativa, interessate alla valorizzazione della
  lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione
  del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti
  negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo
  2.
    5.  Lo stesso decreto prevede forme e modalità sia per
  l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi
  delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al
  comma 2 del presente articolo.
    6.  Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i
  requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza
  italiana, per la nomina degli insegnanti che possono, ove
  necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga
  alle norme generali sul conferimento degli incarichi di
  insegnamento, nei limiti dei posti disponibili.
 
DATA=931028 FASCID=DDL11-391-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0391 TOTPAG=0040 TOTDOC=0139 NDOC=0033 TIPDOC=P DOCTIT=0031 COMM= PD PAGINIZ=0019 RIGINIZ=027 PAGFIN=0019 RIGFIN=064 UPAG=NO PAGEIN=19 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=039100A00 FASCIDC=11DDL0391 A SORTNAV=0039100A000 00000 ZZDDLC391A NDOC0033 TIPDOCP DOCTIT0031 NDOC0031



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