| 1. Nelle scuole materne dei comuni individuati con legge
regionale ai sensi dell'articolo 2, l'educazione linguistica
prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della
stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie
della scuola materna; nelle scuole elementari sono garantiti
l'alfabetizzazione nella lingua locale e nella lingua
italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive
dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli
argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle
comunità locali.
2. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni individuati
con legge regionale ai sensi dell'articolo 2, può essere
previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli
interessati.
3. I programmi e gli orari relativi alla educazione
linguistica sono fissati con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità
in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di
materiale didattico.
4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa
consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di
natura associativa, interessate alla valorizzazione della
lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione
del parere degli organi collegiali della scuola
interessati.
5. Il decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e
modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non
intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la
richiesta di cui al comma 2.
6. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i
requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza
italiana, per la nomina degli insegnanti, che possono, ove
necessario, essere incaricati a livello locale, anche in
deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di
insegnamento, nei limiti dei posti disponibili.
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