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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1662
DDL0391-0051
Relazione Camera n. 391-A (DDL11-391-A)
(suddiviso in 139 Unità Documento)
Unità Documento n.51 (che inizia a pag.23 dello stampato)
...C391A, C1024A, C1268A, C1740A, C1796A, C1986A, C2337A. TESTIPDL
...C391A, C1024A, C1268A, C1740A, C1796A, C1986A, C2337A.
...n. 1268, d'iniziativa dei deputati Delfino ed altri --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC391A ZZ11 ZZPD ZZRM
    1.  Nelle scuole materne dei comuni individuati con legge
  regionale ai sensi dell'articolo 2, l'educazione linguistica
  prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della
  stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie
  della scuola materna; nelle scuole elementari sono garantiti
  l'alfabetizzazione nella lingua locale e nella lingua
  italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive
  dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli
  argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle
  comunità locali.
    2.  Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni individuati
  con legge regionale ai sensi dell'articolo 2, può essere
  previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli
  interessati.
    3.  I programmi e gli orari relativi alla educazione
  linguistica sono fissati con decreto del Ministro della
  pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
  pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità
  in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di
  materiale didattico.
    4.  Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa
  consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di
  natura associativa, interessate alla valorizzazione della
  lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione
  del parere degli organi collegiali della scuola
  interessati.
    5.  Il decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e
  modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non
  intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la
  richiesta di cui al comma 2.
    6.  Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i
  requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza
  italiana, per la nomina degli insegnanti, che possono, ove
  necessario, essere incaricati a livello locale, anche in
  deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di
  insegnamento, nei limiti dei posti disponibili.
 
DATA=931028 FASCID=DDL11-391-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0391 TOTPAG=0040 TOTDOC=0139 NDOC=0051 TIPDOC=P DOCTIT=0049 COMM= PD PAGINIZ=0023 RIGINIZ=022 PAGFIN=0023 RIGFIN=058 UPAG=NO PAGEIN=23 PAGEFIN=23 SORTRES= SORTDDL=039100A00 FASCIDC=11DDL0391 A SORTNAV=0039100A000 00000 ZZDDLC391A NDOC0051 TIPDOCP DOCTIT0049 NDOC0049



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