| ...C28A, C254A, C1125A, C1171A, C1222A, C1469A, C2046A, C2221A,
C2346A, C2722A, C2743A, C2757A.
TESTIPDL
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| ...C28A, C254A, C1125A, C1171A, C1222A, C1469A, C2046A, C2221A,
C2346A, C2722A, C2743A, C2757A.
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| esaminato il provvedimento recante disposizioni per
la semplificazione dell'ordinamento tributario che ha un
impatto rilevante sul sistema delle imprese contribuendo a
migliorare il rapporto tra l'Amministrazione finanziaria e
l'attività di impresa, pur essendo eccessivamente complicato
per i fini che intende raggiungere,
premesso che una effettiva semplificazione delle
disposizioni in materia fiscale dovrebbe articolarsi su alcuni
rilevanti princìpi quali la riconduzione ad unità del rapporto
fiscale, la valorizzazione del principio
dell'autodichiarazione del contribuente, nonché l'istituzione
di uno sportello unico per la gestione degli ordinari rapporti
tra il contribuente e l'Amministrazione fiscale,
considerato che gli effetti del provvedimento in
larga parte sono condizionati dalla definizione dei decreti
legislativi di attuazione dei princìpi di delega in esso
previsti e che pertanto la Commissione si riserva una più
approfondita valutazione dei contenuti degli interventi in
quella sede
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 2, comma 2, siano previsti criteri
atti a far si che la pubblicazione delle disposizioni
amministrative in materia tributaria ne renda effettiva la
conoscenza da parte dei contribuenti;
2) all'articolo 4, comma 4, si preveda che siano
determinate nel regolamento anche forme di silenzio assenso
per rendere più compiuto l'esercizio del diritto di
interpello;
3) all'articolo 9 siano specificate le condizioni
contrattuali che devono ricorrere negli accordi tra i
contribuenti e i professionisti del settore ai fini
dell'esonero dalle responsabilità dei contribuenti
medesimi;
4) all'articolo 19, comma 2, lettera c), si
preveda che nel riordino dei termini si introduca la
possibilità per i contribuenti di
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effettuare i versamenti in un periodo prefissato,
antecedente o successivo a quello del 31 maggio di ogni anno,
prevedendo, rispettivamente, benefici o aggravi;
5) all'articolo 19, comma 2, lettera p) si
preveda l'integrazione della composizione della Commissione
con rappresentanti dei contribuenti, nonché, per i profili
civilistici attinenti alle norme in materia di registri e
scritture contabili, con un rappresentante del Ministero di
grazia e giustizia; si preveda inoltre l'attribuzione alla
Commissione di funzioni consultive e di studio per
l'individuazione delle norme fiscali che richiedono interventi
di semplificazione, nonché per la valutazione delle proposte,
formulate dal Governo, di nuove disposizioni fiscali;
6) all'articolo 19, comma 2, sia aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
" g) unificazione dei termini stabiliti per
l'impugnazione, da parte degli interessati, dei provvedimenti
dell'Amministrazione finanziaria ed omogeneizzazione dei
criteri di arrotondamento stabiliti per la determinazione
delle imposte dovute";
7) all'articolo 21 si preveda un termine più ampio di
quello ivi stabilito per l'esercizio della delega da parte del
Governo.
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