| 1. L'articolo 2, comma primo, lettera m), della
legge 17 maggio 1985, n. 210, si intende applicabile per i
mutui ed i prestiti obbligazionari, nonché per i prestiti
destinati alla ristrutturazione dei finanziamenti in essere,
contratti dalla "Ferrovie dello Stato Spa", a condizione che
gli oneri delle relative operazioni siano a carico dell'erario
sulla base delle leggi vigenti.
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